Applicazione del codice della strada in circuito per circolazione turistica (Cass. pen. n. 10949/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni personali stradali, la circolazione di veicoli all’interno di un circuito automobilistico, quando non sia finalizzata a una competizione o a prove sportive ad essa preparatorie ma abbia carattere ludico-sportivo amatoriale (c.d. circolazione turistica), è disciplinata dalle norme del codice della strada, in quanto l’accesso e l’uso della pista sono subordinati al possesso dell’abilitazione alla circolazione stradale e l’evento è privo di esclusiva. Ne consegue che, in caso di incidente cagionato per colpa in tale contesto, il reato configurabile è quello di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis cod. pen., e non già quello di lesioni colpose comuni di cui all’art. 590 cod. pen., atteso che la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale integra l’elemento specializzante della fattispecie, a prescindere dalla natura pubblica o privata della via, quando l’area sia comunque destinata alla circolazione di veicoli e l’evento sia regolato dal codice della strada.
Il Fatto
L’imputato, nel corso di un evento di circolazione turistica su motoveicoli presso l’Autodromo del Mugello, non competitivo e finalizzato a finalità ludico-sportive, si immetteva nel flusso di circolazione spostandosi repentinamente dal cordolo sinistro al centro della pista, ove proseguiva a velocità ridotta, omettendo di dare la precedenza al motoveicolo sopraggiungente, con il quale entrava in collisione. Il conducente dell’altro motoveicolo riportava lesioni personali gravissime, consistenti in tetraparesi, deficit cognitivi e disfagia.
Il Tribunale di Firenze condannava l’imputato per il reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis, comma 1, cod. pen., ritenuta l’attenuante del comma 7. La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna, rideterminando la pena e revocando la sanzione amministrativa accessoria. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata individuazione delle regole cautelari (contestando l’applicazione del codice della strada in un circuito chiuso) e la errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie di lesioni colpose comuni di cui all’art. 590 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla individuazione delle regole cautelari. Ha rilevato che l’evento, svoltosi il 25 settembre 2017 presso l’Autodromo del Mugello, era di natura ludico-sportiva perché non finalizzato ad una gara. Ha richiamato la nozione di “circolazione turistica”, normalmente utilizzata per indicare prove libere aperte a persone prive di licenza di pilota e con veicoli non necessariamente da competizione, rispetto alle quali trova applicazione il codice della strada, come espressamente previsto dall’art. 3, lett. c) del Regolamento dell’autodromo, che disciplina i tre tipi di utilizzo dell’impianto (manifestazioni sportive, prove tecniche, e circolazione turistica). La Corte ha precisato che l’art. 8.2 del Regolamento allegato al contratto tra organizzatori e gestore dell’impianto prevedeva, per la circolazione per finalità ludico-sportive, l’obbligo di esibire documenti comprovanti l’abilitazione alla circolazione stradale, e che l’art. 5 del Regolamento stabiliva espressamente che, in caso di uso della pista senza esclusiva, valevano tutte le norme del codice della strada.
Quanto al secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che, una volta accertata l’applicabilità delle norme del codice della strada alla circolazione all’interno del circuito in occasione dell’evento in questione, il reato configurabile è quello di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis cod. pen., che punisce chi cagioni per colpa lesioni personali con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La Corte ha escluso che la natura privata del circuito possa escludere l’applicazione del codice della strada, quando l’area sia comunque destinata alla circolazione di veicoli e l’evento sia espressamente regolato da tale codice. La condotta colposa dell’imputato è stata quindi correttamente valutata alla luce dei parametri di diligenza e prudenza previsti dalle norme del codice della strada, con motivazione congrua e immune da vizi logici.
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