Esenzione IRPEF indennità di mobilità solo per socio fondatore in cooperativa neocostituita (Cass. civ. Sez. 5 n. 6709 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 133/1999, che dichiara non imponibile ai fini IRPEF l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative, è norma di stretta interpretazione e non è estensibile a fattispecie diverse da quella letteralmente prevista. L’esenzione opera esclusivamente per la quota di indennità versata dal socio fondatore nella costituzione di una cooperativa neocostituita, e non anche per il versamento effettuato successivamente dal medesimo lavoratore in qualità di socio sovventore, a titolo di aumento del capitale sociale di una cooperativa già esistente. La scelta del legislatore di limitare il beneficio alla sola attivazione di una nuova iniziativa imprenditoriale partecipata non è irragionevole, ex art. 3 Cost., essendo funzionale alla finalità di incentivare l’avvio di realtà mutualistiche in sostituzione di quelle in crisi.
Il Fatto
Il contribuente, collocato in mobilità dopo un licenziamento collettivo, aveva chiesto il rimborso della ritenuta IRPEF sull’indennità di mobilità erogata in unica soluzione e investita nel capitale di una società cooperativa di cui era socio fondatore. L’Agenzia delle entrate aveva opposto un diniego parziale, ritenendo esente la sola quota versata alla costituzione e non quella versata successivamente in qualità di socio sovventore. La CTP di Sassari aveva accolto il ricorso, ma la CGT di secondo grado della Sardegna, sull’appello dell’Agenzia, aveva escluso il rimborso per la quota versata dopo la costituzione. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi infondati. Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato respinto richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui è sindacabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., mentre non rileva la semplice insufficienza del percorso giustificativo. Nella specie, la sentenza impugnata presenta una motivazione effettiva e logicamente argomentata.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 7, comma 5, l. n. 223/1991 e dell’art. 15, comma 1, l. n. 133/1999, ha offerto alla Corte l’occasione per precisare la portata dell’agevolazione. La norma, nel suo chiaro tenore letterale, limita la non imponibilità alla sola parte dell’indennità “reinvestita nella costituzione di società cooperative”. Le disposizioni agevolative, in quanto derogatorie, soggiacciono a stretta interpretazione, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 11373 del 2015 e n. 18574 del 2016, e non consentono estensioni ermeneutiche oltre il dato letterale.
La Corte ha inoltre chiarito che la distinzione tra socio fondatore e socio sovventore non è meramente formale: il trattamento di favore è giustificato dalla partecipazione all’attivazione di una nuova iniziativa imprenditoriale su base partecipata, che assorbe la forza-lavoro della precedente impresa in crisi. A sostegno di tale lettura “storico-adeguatrice” della norma, è richiamata la giurisprudenza della Sezione Lavoro, secondo cui l’anticipazione dell’indennità di mobilità costituisce un contributo finanziario all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale, perdendo la connotazione di prestazione di sicurezza sociale.
Da tali premesse la Corte ha dedotto che la scelta del legislatore di limitare l’esenzione alla sola costituzione di nuove cooperative risponde a una logica di incentivazione della gestione della crisi d’impresa mediante la responsabilizzazione dei lavoratori, in coerenza con il favor per le cooperative espresso dall’art. 45 Cost. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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