Proroga del termine per il ricorso incidentale tardivo in cause scindibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2077 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di causa di lavoro avente ad oggetto la domanda di stabilizzazione, il ricorso incidentale tardivo non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio di legittimità. Nei giudizi scindibili o indipendenti, il ricorso incidentale tardivo può essere proposto solo contro la parte che ha proposto l’impugnazione principale, nei cui confronti deve ritenersi formato il giudicato interno. La censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, è inammissibile per carenza dei requisiti di specificità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, riconosceva il diritto alla stabilizzazione solo in capo a uno dei due lavoratori ricorrenti, avendo questi maturato il triennio di servizio necessario alla data del 28 settembre 2007. L’altro lavoratore, pur avendo stipulato contratti a termine e proroghe, non aveva raggiunto tale requisito alla data rilevante.
Il lavoratore soccombente proponeva ricorso principale per violazione di legge, lamentando l’omessa valorizzazione di una proroga contrattuale che avrebbe determinato il maturamento del requisito. L’ente datoriale proponeva controricorso e ricorso incidentale nei confronti dell’altro lavoratore, rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il ricorso principale, dichiarandolo inammissibile. La censura, pur formalmente incentrata sulla violazione dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 115 c.p.c., mirava in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa. La Corte territoriale aveva correttamente richiamato il principio di diritto secondo cui le proroghe sono rilevanti solo se disposte entro il 28 settembre 2007, come affermato dall’ordinanza n. 7246 del 2020, ma il ricorrente non aveva indicato con precisione l’atto in cui aveva dedotto l’esistenza della proroga, né la localizzazione della documentazione prodotta nel giudizio di merito.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività. Notificato il 19 gennaio 2022, rispetto alla sentenza pubblicata il 14 luglio 2021, il ricorso risultava proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..
La Corte ha precisato che il ricorrente incidentale non poteva avvalersi della facoltà di proporre il ricorso entro il termine per il controricorso, poiché nelle cause scindibili o indipendenti, come quelle avanzate da due lavoratori per far valere il proprio diritto alla stabilizzazione, il ricorso incidentale tardivo non può estendere soggettivamente il giudizio né essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione principale, nei cui confronti si è formato il giudicato interno, in conformità con Cass. Sez. 6-2, n. 5989 del 2020.
In definitiva, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, condannando il ricorrente principale alla refusione delle spese processuali in favore del controricorrente.
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Nota della Redazione
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