Il riparto delle spese e l’opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali (Cass. civ. Sez. 2 n. 9474 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima la concessione del decreto ingiuntivo nonché la condanna del condòmino nel processo di opposizione, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. La deliberazione avente ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione dei servizi comuni, adottata in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, è meramente annullabile, non nulla, cosicché la sua impugnazione va proposta nel termine di decadenza di cui all’art. 1137, secondo comma, c.c. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali, il giudice non può sindacare il vizio di annullabilità della delibera in assenza di un’apposita domanda riconvenzionale di annullamento proposta nell’atto di citazione.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Perugia aveva ingiunto a una condomina il pagamento di una somma dovuta per le spese di gestione del supercondominio, approvate con delibera assembleare del 2013. L’opponente aveva eccepito che il credito era riferito al corrispettivo per il servizio di riscaldamento centralizzato, dal quale si era legittimamente distaccata sin dal 2008. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, rilevando la mancata impugnazione della delibera. Il Tribunale di Perugia confermava la decisione in appello.
La Motivazione della Corte
La ricorrente dedicava i due motivi di ricorso, strettamente connessi, alla dedotta nullità della delibera di riparto, sostenendo che l’attribuzione di spese per il servizio di riscaldamento, non fruito a seguito del distacco dall’impianto centralizzato, integrasse un vizio radicale della deliberazione. Lamentava inoltre l’erronea applicazione, da parte del giudice d’appello, dell’onere della prova circa l’assenza di squilibri tecnici o aggravi di spesa per gli altri condòmini.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui la delibera di approvazione della spesa è titolo sufficiente del credito del condominio e la relativa opposizione è limitata alla verifica della sua (perdurante) esistenza. Ha quindi precisato che la questione sollevata dalla ricorrente, concernente la legittimità del distacco, atteneva al contenuto della delibera e avrebbe dovuto essere fatta valere con la sua impugnazione.
Richiamando le Sezioni Unite n. 9839 del 2021, la Corte ha ribadito che l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, mentre la nullità ha estensione residuale e ricorre solo in casi tassativi quali la mancanza degli elementi essenziali, l’impossibilità dell’oggetto o il contenuto illecito. Le delibere che determinano i criteri generali di ripartizione per il futuro sono nulle, mentre quelle che applicano in concreto i criteri, pur violandoli, sono meramente annullabili.
Pertanto, non essendo stata proposta nell’atto di citazione in opposizione un’apposita domanda riconvenzionale di annullamento della delibera, il giudice non poteva sindacarne l’annullabilità, restando irrilevanti le pronunce di nullità di altre delibere eventualmente intervenute in giudizi separati, delle quali la ricorrente non aveva peraltro fornito prova.
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Nota della Redazione
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