Parifica del rendiconto regionale nonostante il mancato recupero del disavanzo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 104 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale presuppone la verifica dell’attendibilità delle scritture contabili, dell’esattezza delle poste di bilancio e della congruità dei fondi che compongono il risultato di amministrazione. La parificazione può essere pronunciata anche in presenza di un percorso di risanamento solo parzialmente rispettato, purché il rendiconto risulti veritiero e regolare. Il mancato recupero delle quote di disavanzo applicate al bilancio costituisce, tuttavia, elemento critico, poiché il ripiano del disavanzo è spesa obbligatoria e deve essere immediato, imponendo l’applicazione del disavanzo non recuperato al bilancio dell’esercizio in corso ai sensi del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
Il Fatto
La Regione Piemonte ha trasmesso alla Sezione la proposta di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, comprensiva del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico. L’istruttoria si è svolta con il coinvolgimento dell’Amministrazione regionale e della Procura contabile, culminando nell’udienza camerale di contraddittorio e nella successiva udienza pubblica.
Il rendiconto evidenzia un risultato di amministrazione negativo e una parte disponibile negativa per circa 1,6 miliardi di euro. Il Collegio ha rilevato un recupero solo parziale delle quote di disavanzo applicate al bilancio, pari a circa 81 milioni di euro in meno rispetto agli obiettivi programmati, per effetto del mancato recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e dei contributi di finanza pubblica previsti dalle leggi di bilancio 2024 e 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa, riscontrando positivamente l’attendibilità e l’affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto. Pur avendo rilevato criticità gestionali, il Collegio ha ritenuto il rendiconto veritiero e meritevole di parificazione, alla luce della correttezza delle poste e della congruità dei fondi accantonati.
Il punto critico principale riguarda il rallentamento del percorso di risanamento, derivante dal mancato recupero di una quota del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e dei contributi di finanza pubblica imposti dalle leggi n. 213/2023 e n. 207/2024. Il Collegio evidenzia che il ripiano del disavanzo è obbligatorio e immediato, con applicazione automatica al bilancio dell’esercizio in corso delle somme non recuperate.
La Sezione richiama l’aggravio che graverà sugli esercizi futuri, segnalando che i contributi di finanza pubblica cresceranno fino a circa 70 milioni nel 2027, con ripercussioni sugli equilibri di bilancio delle annualità seguenti. Tra le cause del mancato recupero, vengono indicate la gestione dei residui attivi, caratterizzata da ingenti cancellazioni, gli accantonamenti su crediti contestati in sede giudiziale dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche e gli oneri indotti dai contributi di finanza pubblica.
La Sezione accerta altresì la persistente criticità della gestione di cassa della parte ordinaria, con difficoltà di liquidità che rallentano i pagamenti verso enti locali e altri soggetti, nonché il ricorso a reimputazioni di fondi pluriennali vincolati di parte capitale. Ciononostante, il Collegio rileva anche elementi positivi, tra cui il superamento delle criticità sulla doppia asseverazione dei crediti e debiti verso gli organismi partecipati, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011.
La Sezione dispone la trasmissione della decisione e della relazione agli organi regionali e statali, con riserva di ulteriori verifiche in sede di futuro giudizio di parificazione su specifici ambiti di spesa.
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Nota della Redazione
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