Parificazione del rendiconto regionale tra utilizzazione dell’avanzo e sostenibilità del debito (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 60 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, introdotto per le Regioni a statuto ordinario dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, ha la funzione di accertare l’attendibilità e regolarità dei saldi esposti nel rendiconto e, in particolare, di quello dimostrativo del risultato di amministrazione, al fine di ancorare la futura programmazione a una base certa. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in misura eccedente i limiti di cui all’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 costituisce una violazione formale della disciplina vigente, suscettibile di essere superata solo qualora l’ente adotti misure compensative idonee a neutralizzare gli effetti finanziari dell’eccedenza. La legittimità della parifica non è preclusa dalla rilevazione di singole poste contabili la cui congruità non sia compiutamente dimostrabile, ove l’ente abbia assunto impegni formali di adeguamento per i futuri esercizi.
Il Fatto
Con nota del 29 aprile 2026, il Presidente della Regione Lazio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la proposta di legge concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. Nel corso dell’istruttoria, la Sezione ha formulato specifiche richieste relative alla parte generale del bilancio, alla spesa del personale, agli organismi partecipati, alla gestione sanitaria e ai fondi UE e PNRR, ottenendo riscontri e controdeduzioni culminati nell’adunanza pubblica di pre-parifica del 9 luglio 2026.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2026, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo la pronuncia di regolarità del rendiconto, ferme le precisazioni e considerazioni contenute nella propria relazione. La Regione ha dimostrato di aver dato esecuzione agli adempimenti prescritti in sede di precedente parifica, ivi incluso il trasferimento al perimetro sanitario di risorse oggetto di specifica eccezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato il giudizio di parificazione quale controllo finalizzato ad accertare la regolarità e l’attendibilità dei saldi di bilancio, richiamando la natura della funzione esercitata e il suo raccordo con i precetti costituzionali in materia di equilibri di finanza pubblica. La gestione di competenza 2025 evidenzia un risultato positivo, con il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio previsti, e la Regione ha adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi dovuti alla finanza pubblica.
Un profilo critico è emerso in relazione all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, applicato per un importo superiore al disavanzo iscritto, in violazione dei limiti di cui all’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018. La Corte ha tuttavia rilevato che la Regione ha adottato misure compensative, disponendo economie di spesa per un importo corrispondente all’intera quota di avanzo eccedente, al netto delle risorse PNRR e PNC. Tali misure sono state ritenute idonee a neutralizzare gli effetti finanziari della violazione formale, del cui superamento la Sezione ha preso atto.
Quanto al risultato di amministrazione, pari a 3.849.081.941,67 euro, la Sezione ha verificato la congruità degli accantonamenti. Pur prendendo atto dei criteri prudenziali adottati per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per gli altri fondi rischi, ha segnalato la mancata dimostrazione dei criteri di quantificazione di alcune poste, come gli accantonamenti per la chiusura delle programmazioni e per il fondo sviluppo e coesione, riservandosi verifiche future. Ha, inoltre, preso atto dell’impegno della Regione a incrementare l’accantonamento per la riconciliazione con gli organismi partecipati a seguito dei rilievi istruttori.
Con riferimento alla gestione sanitaria, la Sezione ha verificato l’avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti con la precedente decisione, la definizione dei fondi di dotazione negativi e il permanere di criticità, quali lo sforamento dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e i disallineamenti contabili, oggetto di monitoraggio. In relazione ai fondi PNRR, ha infine rilevato una capacità di spesa in miglioramento ma non elevata, auspica il rispetto dei termini di rendicontazione e prende atto dell’accantonamento prudenziale di 300 milioni di euro a salvaguardia degli equilibri.
La Corte ha pertanto parificato il rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2025, approvando l’allegata relazione e ordinando la trasmissione della decisione al Presidente della Regione e al Consiglio regionale.
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Nota della Redazione
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