Esclusione delle società consortili PNRR dal controllo ex art. 5 TUSP sulle acquisizioni societarie (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 17 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione alla Corte dei conti prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP riguarda esclusivamente gli atti deliberativi adottati dalle amministrazioni pubbliche – come definite dall’art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto – che autorizzano la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni societarie, dirette o indirette. Non è soggetto a tale controllo l’atto deliberativo di una società consortile, ancorché costituita da enti pubblici come HUB di un progetto PNRR, poiché gli obblighi di motivazione analitica gravano individualmente su ciascuna amministrazione controllante e non possono ritenersi sostituiti, in via unitaria, dalla delibera della società tramite cui si realizza l’operazione di acquisto indiretto. Ne consegue la declaratoria di non luogo a deliberare sull’istanza di parere.
Il Fatto
Il Presidente di una società consortile a responsabilità limitata (HUB di un’iniziativa finanziata dal PNRR, costituita da enti di ricerca e università con concorso di privati) ha trasmesso alla Corte dei conti la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2026, con la quale era stata approvata l’operazione di acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di una società privata operante come incubatore certificato nel settore della biodiversità. L’operazione, del valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro, si poneva a valle di una procedura pubblica avviata ad ottobre 2025 ed era finalizzata alla realizzazione di un partenariato istituzionalizzato per la creazione di start up. L’invio era effettuato ai fini degli adempimenti di cui all’art. 5 TUSP, richiedendo il parere della magistratura contabile.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite, chiamate a esprimersi ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, hanno in via preliminare riconosciuto la propria competenza astratta sulla fattispecie, in applicazione del principio di diritto già statuito con la deliberazione n. 16/QMIG/2022 e con la deliberazione n. 26/2023, vertendosi in tema di costituzione di società consortile fortemente collegata al Ministero dell’università e della ricerca, con soci pubblici dislocati su gran parte del territorio nazionale e competenza delle diverse Sezioni regionali di controllo.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la ratio della funzione di controllo sull’attività societaria delle pubbliche amministrazioni, individuata nell’esigenza di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato, stante le rilevanti conseguenze derivanti dalla nascita di un nuovo soggetto societario o dall’intervento pubblico in una realtà già esistente. Il controllo si articola secondo parametri ben definiti: verifica dell’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonché alle modalità e ai contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 TUSP.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che l’intera impostazione dell’art. 5 TUSP – sia nella parte relativa all’onere di motivazione analitica, sia in quella concernente la procedura di controllo – si rivolge alle amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera a) TUSP, chiamate ad autorizzare l’operazione. Le acquisizioni indirette rientrano nel perimetro solo se detenute da un’amministrazione pubblica per il tramite di società sottoposte a controllo della medesima. Gli obblighi di motivazione gravano individualmente su ciascuna amministrazione controllante e non possono ritenersi sostituiti dalla delibera della società veicolo.
Applicando tali principi al caso di specie, la delibera del CdA della società consortile è stata esclusa dall’ambito del controllo rimesso alla Corte, gravando gli adempimenti previsti dall’art. 5 TUSP sulle amministrazioni socie, ove ricorrano i presupposti per la configurazione di una relazione di controllo pubblico sulla società, da riscontrarsi sulla base della definizione contenuta nella lettera m) dell’art. 2 TUSP. La Corte ha quindi dichiarato il non luogo a deliberare sull’istanza, disponendo la trasmissione della deliberazione alla società istante.
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Nota della Redazione
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