Il giudizio contabile deve valutare anche gli atti sopravvenuti che confermano la legittimità della reggenza (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 143 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti di conferimento di incarichi dirigenziali deve valutare la complessiva legittimità del procedimento, tenendo conto anche degli atti sopravvenuti che, pur privi di contenuto provvedimentale, documentino l’avvenuta celebrazione di un interpello e il suo esito. L’omessa attivazione della procedura di interpello prima dell’adozione del decreto non determina necessariamente il rifiuto del visto, quando l’Amministrazione dimostri, anche in sede difensiva e con atti successivi, che la scelta del dirigente è comunque sorretta da adeguata motivazione e che non vi erano altre manifestazioni di disponibilità. La reggenza di un posto di funzione dirigenziale può pertanto essere ammessa al visto qualora le criticità istruttorie risultino superate alla luce degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di controllo.
Il Fatto
La Prefettura di Catanzaro conferiva al Viceprefetto Vicario l’incarico di reggenza del posto di funzione di dirigente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie”, per la durata di un anno. Il decreto veniva trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20/1994.
L’Ufficio di controllo sollevava rilievi concernenti l’omessa attivazione di una procedura di interpello e il difetto di motivazione circa l’individuazione del destinatario, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. A seguito del deferimento all’esame collegiale, l’Amministrazione attivava un interpello, conclusosi senza manifestazioni di disponibilità, e adottava un decreto di modifica che richiamava tale procedura.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente osservato che il decreto sopravvenuto n. 45559 del 5/5/2026 non presentava alcun contenuto provvedimentale, non modificando le parti sostanziali dell’atto sottoposto a controllo, ma poteva essere valorizzato come rappresentazione dell’avvenuta celebrazione di un interpello e del suo esito negativo.
La Sezione ha rilevato che l’Amministrazione, con l’adozione del decreto successivo, aveva di fatto rivisto la propria interpretazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 9574 del 15 maggio 2025, la quale richiede l’ordinaria procedura con interpello anche per i nuovi conferimenti di posti di funzione non innovati. L’interpello postumo ha tuttavia dimostrato l’assenza di altre manifestazioni di volontà da parte dei Viceprefetti in servizio.
In sede di adunanza pubblica, la Prefettura ha inoltre fornito adeguate motivazioni a sostegno della scelta, evidenziando come il dirigente individuato, in qualità di Vicario del Prefetto, avesse già in precedenza coadiuvato il titolare nella gestione delle attività dell’Area II, anche in occasione delle recenti consultazioni elettorali.
Il collegio ha concluso che le criticità evidenziate nella relazione di deferimento dovevano ritenersi superate e ha ammesso al visto il decreto originario di conferimento, escludendo invece che il decreto sopravvenuto, privo di contenuto provvedimentale, dovesse essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità. La decisione valorizza il carattere collaborativo del giudizio di controllo, nel quale l’Amministrazione può integrare la motivazione e documentare la regolarità del procedimento anche nella fase successiva all’adozione dell’atto.
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Nota della Redazione
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