Partecipazione pubblica a società in house: la carenza di organico non basta a giustificarla (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 213 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di motivazione analitica richiesto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 per l’acquisizione di partecipazioni pubbliche non è assolto quando l’atto deliberativo contenga mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, ma può considerarsi compiuto anche se la motivazione è sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico che ha condotto all’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi astratta di legge. Quando l’operazione societaria si prospetta come alternativa a funzioni normalmente assegnate agli uffici comunali e non riguarda servizi pubblici di rilevanza economica, la motivazione deve giustificare la preferenza accordata allo strumento societario rispetto al modello della gestione associata delle funzioni secondo i moduli organizzativi della convenzione o del consorzio ex artt. 30 e 31 d.lgs. n. 267/2000. La motivazione che ancora un intervento di carattere strutturale ad una situazione congiunturale come la carenza di organico risulta asimmetrica e insufficiente.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha deliberato l’acquisto di una quota di partecipazione dello 0,3882% del capitale di una società in house, per un esborso di 200,00 euro, al fine di affidarle i compiti di committenza ausiliaria connessi a un intervento di riqualificazione urbana di un’area cimiteriale dismessa. L’operazione risulta articolata in due atti: la delibera consiliare di acquisizione della quota e la successiva delibera di giunta recante l’affidamento del servizio. La società è interamente partecipata da soci pubblici e iscritta all’albo delle società in house. La motivazione alla base della scelta risiede nella carenza di organico dell’ente, ritenuto inadeguato a sostenere il percorso tecnico-amministrativo dell’intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro dei parametri di controllo dettati dall’art. 5, comma 3, Tusp, distinguendo tra verifiche di conformità a legge (compatibilità tra oggetto sociale e finalità istituzionali, normativa europea sugli aiuti di Stato, artt. 7 e 8 Tusp) e verifiche di sana gestione finanziaria (convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia ed economicità). Viene richiamata la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG in merito alla duplice accezione, oggettiva e soggettiva, della sostenibilità finanziaria.
Sul piano del vincolo finalistico, la Sezione riconosce che le attività di committenza ausiliaria rientrano nel perimetro delle finalità perseguibili mediante partecipazioni pubbliche ex art. 4, comma 2, lett. d) Tusp. Tuttavia, osserva come l’operazione si configuri quale alternativa a funzioni normalmente assegnate agli uffici comunali, sicché la motivazione deve giustificarne la preferenza rispetto alle forme associate di svolgimento delle funzioni. La sola carenza di organico, quale situazione congiunturale, non può sorreggere una scelta strutturale come l’ingresso in una società, difettando la comparazione con il modello della gestione associata ex artt. 30 e 31 Tuel, il cui confronto è requisito fondamentale per la conformità dell’atto deliberativo.
Con riguardo alla sostenibilità finanziaria, la Sezione prende atto delle evidenze contabili prodotte dall’ente, tra cui il business plan e gli indicatori economico-patrimoniali della società, che confermano l’equilibrio finanziario dell’operazione sia in chiave oggettiva che soggettiva. Anche la comparazione tra autoproduzione ed esternalizzazione risulta supportata da tabelle di raffronto dei costi, e la documentazione attestante l’assenza di organismi partecipati che svolgano attività similari viene ritenuta satisfattiva degli oneri. Il Collegio verifica inoltre l’adempimento degli oneri motivazionali in punto di efficienza ed economicità, di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di consultazione pubblica.
L’esito è quindi parzialmente non favorevole in relazione al solo profilo del vincolo finalistico di cui al punto A.2, per carenza di motivazione in ordine alla comparazione con il modello della gestione associata. L’ente, ove intenda discostarsi dalle osservazioni, è tenuto a motivare analiticamente le ragioni della scelta, dando pubblicità al provvedimento sul proprio sito istituzionale e informandone la Sezione.
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Nota della Redazione
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