Parziale adeguatezza dei controlli interni senza tecniche di campionamento basate sul rischio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 112 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali è parzialmente adeguato quando, pur garantendo la regolarità degli adempimenti formali, presenta carenze metodologiche e organizzative tali da comprimere l’effettività della funzione di controllo. In particolare, la tecnica del campionamento casuale semplice, priva di criteri di stratificazione per aree di rischio o soglie di valore, non soddisfa il requisito delle “motivate tecniche di campionamento” imposto dall’art. 147-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La carenza di risorse umane non può escludere la responsabilità organizzativa dell’ente nel presidio delle funzioni fondamentali di controllo. L’omessa o tardiva trasmissione del referto sul controllo di gestione viola l’art. 198-bis TUEL. La mancata attuazione delle misure correttive già indicate in precedenti deliberazioni costituisce elemento di persistente inadeguatezza del sistema.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha avviato la verifica sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Giovinazzo (BA), in ottemperanza all’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, relativamente agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. L’ente, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso le relazioni-questionario annuali predisposte secondo le Linee guida della Sezione delle Autonomie. A seguito dell’analisi dei referti, la Sezione ha avviato un’istruttoria, richiedendo chiarimenti e documentazione integrativa, poi forniti dall’Amministrazione comunale. Il Comune era già stato destinatario della deliberazione di questa Sezione n. 63/2022/VSGC, che aveva accertato la parziale adeguatezza del sistema per l’anno 2019.
La Motivazione della Corte
La Corte ha proceduto all’esame analitico delle singole componenti del sistema dei controlli interni. Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, pur rilevando la tempestività dei controlli nel limite del 10% degli atti previsto dal regolamento comunale, ha censurato la metodologia di estrazione casuale tramite volume cartaceo. Secondo la Sezione, tale prassi non soddisfa la prescrizione dell’art. 147-bis, comma 2, TUEL, che richiede un orientamento del controllo secondo logiche di analisi del rischio (risk-based approach) per intercettare fenomeni distorsivi come il frazionamento degli affidamenti o la reiterazione di incarichi. La mera automazione del processo, prevista dal 2026, non è stata ritenuta sufficiente a sanare il vizio metodologico in assenza di una specifica nota metodologica.
Per il controllo di gestione, la Sezione ha evidenziato la mancata trasmissione tempestiva del referto ex art. 198-bis TUEL relativamente all’anno 2023, considerandola una violazione che vanifica la natura stessa del controllo. Ha inoltre rilevato la produzione di un solo report annuale a fronte dei tre previsti dal regolamento comunale, criticità già segnalata in precedenza. La carenza di personale addotta dall’ente non è stata ritenuta idonea a giustificare l’inadempimento, configurandosi come sintomo di una non coerente programmazione del fabbisogno.
Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione ha preso atto del corretto modus operandi dell’ente, raccomandando costante attenzione alla gestione dei flussi di cassa. Per il controllo sugli organismi partecipati, ha invece rilevato la mancata adozione di misure correttive già prescritte nel 2022, in particolare l’assenza di report informativi e di indicatori di efficienza, nonché l’omessa pubblicazione della Carta dei servizi da parte degli organismi, sollecitando un penetrante monitoraggio anche sulle partecipazioni minime.
Riguardo al controllo strategico, la Sezione ne ha riconosciuto la sostanziale adeguatezza, ma ha segnalato la mancata rotazione degli incarichi dirigenziali quale misura di prevenzione del rischio corruttivo. Ha infine accertato la non piena adeguatezza del controllo sulla qualità dei servizi, caratterizzato da indagini di customer satisfaction su campioni non rappresentativi e dall’assenza di benchmarking. La verifica ha inoltre fatto emergere la carenza di sottoscrizione digitale e di prova certa di trasmissione all’ANAC della relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022, con conseguente ordine di regolarizzazione. In esito al complesso delle risultanze istruttorie, la Sezione ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’ente per il triennio 2021-2023, invitando il Comune ad adottare tempestive misure correttive, tra cui l’adozione di metodologie di campionamento basate sul rischio e il ripristino della puntuale tempistica per il referto del controllo di gestione.
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Nota della Redazione
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