Non luogo a deliberare per aumento di capitale senza acquisto della qualità di socio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 68 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame preliminare degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. La sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società integra la fattispecie dell’acquisizione della partecipazione solo se, all’esito dell’operazione, l’amministrazione assuma la qualità di socio. Non ricorre il presupposto per l’esame quando l’operazione realizzi un effetto meramente incrementativo di una partecipazione, anche indiretta, già detenuta dall’ente, con la conseguenza che la deliberazione va trasmessa alla Corte dei conti non a meri fini conoscitivi ma per lo scrutinio di conformità, potendo la Sezione dichiarare il non luogo a deliberare.
Il Fatto
Il comune di Gaglianico, socio della società in house CORDAR SpA Biella Servizi, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione consiliare con cui ha approvato la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società “Biella Casale Vercelli Valsesia Acque – Società per Azioni”, da liberarsi mediante conferimento, da parte dei soci, dei rami d’azienda costituiti dalle reti e dalle infrastrutture idriche. L’operazione, deliberata dall’assemblea dei soci in data 25 febbraio 2026, era finalizzata a razionalizzare la gestione del patrimonio e a dare attuazione alle prescrizioni del Commissario Straordinario dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico d’ambito. Nella deliberazione il comune ha qualificato la trasmissione dell’atto alla Corte dei conti come dovuta “a solo titolo informativo”, richiamando il previgente orientamento delle Sezioni Riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione premette che, a seguito della novella introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, la trasmissione della deliberazione alla Corte dei conti non può più avvenire a meri fini conoscitivi, ma è funzionale all’avvio di un controllo successivo di legittimità-regolarità, dotato di effetto impeditivo in senso lato, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
Nel merito, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022, secondo cui la procedura preliminare di esame ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP non riguarda le operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame e quelli per i quali la legge non ne impone la trasmissione.
La giurisprudenza contabile ha esteso tale principio alla fattispecie della partecipazione indiretta, affermando che non vi è luogo a deliberare ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP quando all’operazione non segue l’acquisto di una nuova partecipazione indiretta ma il mero incremento di quella già posseduta, come nel caso dell’esercizio del diritto di opzione su un aumento di capitale della società partecipata.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Sezione rileva che l’operazione deliberata dal comune di Gaglianico realizza un effetto meramente incrementativo della partecipazione indiretta già detenuta tramite CORDAR SpA Biella Servizi, senza alterare gli assetti partecipativi. La deliberazione risulta pertanto al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, con conseguente dichiarazione di non luogo a deliberare, ferma restando la salvezza dei poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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