Acquisizione partecipazione e affidamento in house di un ente dissestato: parere positivo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 61 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di una partecipazione in una società a totale capitale pubblico e il contestuale affidamento in house di un servizio pubblico locale, quale la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono atti soggetti al controllo preventivo della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. Tale scrutinio verifica la conformità dell’atto ai vincoli tipologici e finalistici di cui agli artt. 3 e 4 TUSP, nonché la sussistenza di un’analitica motivazione in ordine alla sostenibilità finanziaria (oggettiva e soggettiva) e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La condizione di dissesto finanziario dell’ente locale non ne preclude la capacità di determinazione sulle modalità di gestione dei servizi, potendo l’ente adottare legittimamente le deliberazioni di cui all’art. 5 TUSP, purché le scelte siano compatibili con i vincoli derivanti dalla procedura di risanamento e sorrette da adeguate valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria. L’eventuale parere negativo della Corte non ha effetto preclusivo, potendo l’Amministrazione procedere, con motivazione analitica che espliciti le ragioni del dissenso.
Il Fatto
Il Comune, versando in stato di dissesto finanziario dichiarato nel 2022, doveva assicurare la continuità del servizio di igiene urbana, il cui contratto d’appalto era in scadenza. Pur nell’ambito dei vincoli posti dall’art. 250 TUEL, l’ente ha ritenuto di dover garantire un servizio pubblico essenziale. Con deliberazione consiliare, il Comune ha pertanto deciso di acquisire una quota del capitale sociale di una società per azioni a totale capitale pubblico, costituita da numerosi comuni soci, affidandole in house la gestione integrata del servizio per dieci anni, previa sottoscrizione di un aumento di capitale. Tale deliberazione, corredata da una corposa documentazione tecnica (Piano Economico-Finanziario, relazioni ex artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022, relazione ex art. 5 TUSP e asseverazioni), è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il parere di conformità richiesto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la legittimità dell’operazione per un ente in dissesto. Ha affermato che la procedura di risanamento non priva l’ente della capacità di scegliere le modalità di gestione dei servizi pubblici, essendo quest’ultimo comunque tenuto a garantirne la continuità, ma la sua discrezionalità è condizionata dalla necessaria compatibilità delle scelte con i vincoli della procedura, sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria.
Nel merito, la Corte ha accertato la conformità dell’atto ai requisiti tipologici e finalistici. La società, a totale capitale pubblico, rientra nei modelli consentiti dall’art. 3 TUSP e la sua attività di gestione del ciclo dei rifiuti è tra quelle espressamente ammesse dall’art. 4 TUSP, in quanto produzione di un servizio di interesse generale. ha inoltre valorizzato come l’opzione gestionale prescelta sia stata confrontata con le alternative, evidenziando le ragioni dell’esclusione della gestione diretta e del ricorso alla gara a seguito dei vincoli posti dalla legislazione regionale.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, lo scrutinio ha avuto ad oggetto la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria. Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha apprezzato la proiezione decennale di costi e ricavi, investimenti e relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale e del capitale investito. Ha inoltre rilevato come la documentazione, inclusa la relazione di asseverazione del revisore legale, fosse idonea a dimostrare la capacità della società di sostenere gli investimenti necessari in autonomia. Sotto il profilo soggettivo, la delibera dava conto della convenienza dell’operazione rispetto alla situazione specifica dell’ente dissestato.
Da ultimo, la Corte ha valutato la compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il modello prescelto, basato sull’esercizio del controllo analogo da parte dei soci e sullo svolgimento dell’attività prevalentemente in loro favore, è stato ritenuto conforme ai principi del Trattato, escludendo la presenza di aiuti di Stato alle imprese. La pronuncia ha concluso per la conformità della deliberazione ai parametri del TUSP e per la sua idoneità a garantire i principi di sana gestione finanziaria dell’ente.
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Nota della Redazione
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