Controllo concluso senza rilievi sul rendiconto 2024 della Provincia (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 70 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, instaurato dall’art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266/2005 e disciplinato dall’art. 148-bis Tuel, mira a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. e l’assenza di irregolarità che possano pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’esame dei rendiconti è volto a segnalare non solo le criticità finanziarie e contabili che compromettono l’equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, rischi per la stabilità finanziaria. L’adozione di specifiche pronunce di accertamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 148-bis Tuel, è riservata ai casi di emersione di squilibri, mancata copertura di spese o violazioni di norme sulla regolarità della gestione. L’esito positivo del controllo non costituisce valutazione favorevole sugli aspetti non riscontrati o non emersi dai questionari e dai dati acquisiti in istruttoria.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha avviato il procedimento di verifica sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 della Provincia di Siena, sulla base della relazione trasmessa dall’organo di revisione dell’ente tramite l’applicativo LimeFit e dei prospetti e documenti acquisiti attraverso il sistema Con.Te. e la banca dati BDAP.
L’attività istruttoria, condotta con il supporto del settore competente, ha riguardato i profili del risultato di amministrazione e delle sue componenti, la capacità di indebitamento e il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A seguito delle richieste istruttorie formulate dalla Sezione, la Provincia ha fornito le proprie note di risposta e la documentazione allegata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato la propria attività nella cornice delineata dall’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e dall’art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266/2005. Ha quindi applicato i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, confermati per l’esercizio 2024 con gli adattamenti connessi al mutato quadro normativo e alla riforma della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011.
Il controllo, avente natura di controllo-monitoraggio, si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle effettive operazioni di gestione. La Sezione ha precisato che tali aspetti potranno formare oggetto di eventuali successive verifiche.
All’esito dell’istruttoria, non sono emerse irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia di accertamento o di segnalazione. Il Collegio ha pertanto dichiarato concluso senza rilievi l’esame del rendiconto 2024, disponendo la trasmissione della deliberazione al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali, con obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
La pronuncia, infine, ha precisato che la conclusione senza rilievi non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria, in linea con i limiti propri del controllo svolto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.