Monitoraggio PNRR e verifica del cronoprogramma nei controlli di gestione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 113 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 100 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994, è un controllo di tipo collaborativo, successivo e non caducatorio: non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari. Detto controllo mira ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi di svolgimento dell’azione amministrativa. Nel suo ambito, la rilevazione di eventuali illegittimità può costituire elemento o indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all’esercizio del controllo, ferma restando l’emersione di fattispecie di responsabilità in esito a distinti procedimenti. Nell’ambito del monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR, la mancata ultimazione dell’opera alla data prevista dal cronoprogramma legittima la Sezione regionale di controllo a rilevare la criticità e a raccomandare l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi di completamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, nei confronti del Comune di Succivo, soggetto attuatore del progetto finanziato a valere sul PNRR per la realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia, identificato dal CUP nel programma della misura M4C1I1.1. All’esito dell’istruttoria, la Sezione aveva già adottato la deliberazione n. 34/2026/PNRR, rilevando un avanzamento economico-finanziario pari al 56,61% e chiedendo una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione dell’opera. Il Comune ha trasmesso la relazione, rappresentando la sopravvenienza di due varianti in corso d’opera, un aumento dell’importo contrattuale e una percentuale di lavori eseguiti pari a circa il 75%, con la previsione di ultimazione dei lavori entro il 15 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
La deliberazione ricostruisce preliminarmente la cornice normativa dell’attività di controllo sulla gestione, precisando che la verifica sulla realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR si inquadra nel controllo di cui all’art. 100 Cost. in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 20 del 1994. Si tratta di un controllo collaborativo, esercitato nell’interesse dell’ente controllato, finalizzato ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e a valutare comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa.
La Sezione chiarisce che tale forma di controllo si distingue da quello preventivo di legittimità sugli atti del Governo sotto un duplice profilo: sotto il profilo temporale, perché il controllo sulla gestione è sempre successivo anche quando svolto nel corso della gestione; sotto il profilo degli effetti, perché non incide sull’efficacia giuridica dei singoli atti e non assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari. L’esito del controllo, ai sensi dell’art. 3, sesto comma, della legge n. 20 del 1994, si sostanzia in relazioni periodiche inviate alle amministrazioni interessate per agevolare l’adozione di soluzioni dirette al raggiungimento di economicità ed efficienza nell’azione degli apparati pubblici e dell’efficacia dei risultati.
Nel merito, la Sezione rileva che, nonostante le attività poste in essere, la percentuale di realizzazione dell’opera risulta pari al 75% e che la previsione di chiusura del progetto entro il 30 giugno 2026 indicata nel sistema ReGiS appare di difficile realizzo, anche in ragione delle varianti approvate e del differimento del termine di ultimazione dei lavori al 15 marzo 2026. La Sezione evidenzia altresì che la variante n. 2 è ancora subordinata all’approvazione del Ministero dell’Istruzione e che l’erogazione dell’ultimo acconto richiesto non risulta perfezionata.
Alla luce di tali elementi, la Sezione dispone l’acquisizione di una relazione di aggiornamento finale sullo stato di realizzazione del progetto entro il 15 giugno 2026, con allegazione del certificato di ultimazione dei lavori, nonché la trasmissione degli atti relativi alle varianti e al concordamento dei nuovi prezzi, raccomandando l’adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento dell’opera.
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Nota della Redazione
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