Il controllo della Corte dei conti sulla Fondazione MUST evidenzia la natura di organismo di diritto pubblico e l’obbligo di applicare il Ccnl Federculture (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 59 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fondazione museale di origine pubblica che, pur rivestendo forma privatistica, sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, soggetta al controllo delle amministrazioni vigilanti e con organi designati in prevalenza da queste ultime, integra la qualifica di organismo di diritto pubblico, con la conseguente applicazione della disciplina sui contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023. La disposizione di cui all’art. 4, comma 10, d.lgs. n. 258/1999, che assoggetta i rapporti di lavoro del personale alla contrattazione collettiva di diritto privato, ha natura non transitoria e trova applicazione a regime anche dopo la trasformazione dell’ente pubblico in fondazione. Ne consegue l’illegittimità dell’applicazione di un regolamento interno in luogo del Ccnl di settore, la cui vigenza è stata confermata da una norma di interpretazione autentica.
Il Fatto
La Corte dei conti ha esercitato il controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci per l’esercizio 2024, ente sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 2 della l. n. 259/1958. Nel corso dell’istruttoria sono emerse due principali criticità: la decisione della Fondazione di non applicare più ai propri dipendenti il Ccnl Federculture, preferendo un regolamento interno, nonostante il disposto dell’art. 4, comma 10, d.lgs. n. 258/1999; e la contestazione, da parte dell’Ente, della propria qualificazione come organismo di diritto pubblico, con la conseguente sottoposizione alle regole del codice dei contratti pubblici.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo profilo, la Sezione ha ribadito che la disposizione dell’art. 4, comma 10, d.lgs. n. 258/1999 non ha carattere transitorio ma disciplina anche i rapporti di lavoro successivi alla trasformazione dell’ente pubblico in fondazione. Il rinvio al codice civile e alla contrattazione collettiva di diritto privato determina l’applicazione a regime del Ccnl di settore, quale contratto concluso dalle associazioni sindacali che assicura un trattamento minimo garantito a tutti i dipendenti. La Corte ha stigmatizzato la decisione dell’Ente di applicare un regolamento interno, rilevandone il contrasto con la norma, e ha accertato la natura non transitoria della previsione, confermata dal legislatore con una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 52 della l. n. 182/2025.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la Corte ha confermato la natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione, valorizzando il finanziamento pubblico maggioritario, i controlli delle amministrazioni vigilanti e il sistema di designazione degli organi. Ha richiamato i tre requisiti richiesti dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 (requisito personalistico, requisito dell’influenza dominante e requisito teleologico), ribaditi dall’Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto al merito della gestione finanziaria, la Corte ha rilevato che l’esercizio 2024 si chiude con un utile di esercizio di 359.744 euro, in diminuzione del 13,8% rispetto al precedente esercizio. Il valore della produzione è aumentato del 3,9%, attestandosi a 15.573.453 euro, ma i costi della produzione sono cresciuti del 5,1% principalmente per l’aumento dei costi per servizi (+17,7%). Il patrimonio netto è aumentato dell’11,1%, passando da 8.875.039 a 9.855.905 euro, mentre le disponibilità liquide sono cresciute del 79,1%.
Per quanto attiene al personale, la Corte ha rilevato un aumento complessivo delle unità a 174, con un costo passato da 5.246.873 a 5.569.026 euro (+6,1%), e ha ribadito l’obbligo di ripristinare la disciplina contrattuale collettiva. Ha inoltre auspicato che la Fondazione, alla scadenza dell’incarico del Direttore generale (rinnovato fino ad aprile 2027), predisponga procedure comparative per la nomina, in linea con le indicazioni dell’Anac e con il principio di rotazione richiamato dall’art. 22, comma 7, d.l. n. 50/2017. Infine, la Sezione ha raccomandato la piena applicazione del d.lgs. n. 36/2023 ai contratti di appalto, in ragione della qualificazione dell’Ente come organismo di diritto pubblico.
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Nota della Redazione
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