Richiesta di parere soggettivamente inammissibile se non legata alle attribuzioni dell’ente istante (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 54 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione dell’ente locale a richiedere il parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti postula, oltre all’appartenenza all’elenco tassativo di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, la sussistenza di un interesse concreto all’attività di orientamento interpretativo. Tale requisito ricorre quando il quesito è finalizzato all’esercizio di una specifica attribuzione dell’ente richiedente, restando irrilevante la circostanza che gli effetti si producano nella sfera di un soggetto diverso, quale l’ente partecipato. Il Comune non può porsi come mero “nuncius” di istanze formulate da altri organismi privi di legittimazione, come le Assemblee territoriali idriche, quando non dimostra il nesso di strumentalità tra l’esigenza conoscitiva e le proprie prerogative istituzionali.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Gela ha chiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere sulla applicabilità dei limiti assunzionali di cui all’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019 e all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 all’Assemblea territoriale idrica (ATI) di Caltanissetta, ente di nuova istituzione di cui il Comune fa parte, finanziato integralmente dalla tariffa idrica. La richiesta, presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è stata avanzata dopo che l’analoga istanza del Presidente dell’ATI era stata dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo con la deliberazione n. 11/2026/PAR del 17 febbraio 2026. Il Comune ha evidenziato un interesse diretto e attuale alla risoluzione del quesito, in ragione delle ricadute della gestione del personale dell’ATI sull’efficienza del servizio idrico dell’ambito territoriale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato le innovazioni introdotte dall’art. 2, legge n. 1/2026 in materia di funzioni consultive della Corte dei conti, rilevando l’esistenza di due orientamenti interpretativi. Il primo, cui la Sezione ha aderito con la deliberazione n. 12/2026/PAR del 20 febbraio 2026, ritiene la nuova disposizione finalizzata ad introdurre una funzione consultiva circoscritta alle questioni PNRR. Il secondo attribuisce alla norma una portata generale, quale disciplina complessiva della funzione consultiva, soluzione condivisa dalla Sezione centrale con le deliberazioni SCCLEG/1/2026/PAR e SCCLEG/2/2026/PAR. La richiesta in esame è stata scrutinata ai sensi della legge n. 131/2003, come espressamente indicato nell’istanza.
Sotto il profilo della legittimazione soggettiva, la Sezione ha richiamato i criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, distinguendo la legittimazione “esterna” (appartenenza agli enti indicati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003) da quella “interna” (potere di rappresentanza del soggetto istante). Pur provenendo dal Sindaco del Comune di Gela, l’istanza pone questioni riferibili all’Assemblea territoriale idrica di Caltanissetta, ente diverso e non titolato ad attivare la funzione consultiva, posto che, secondo la deliberazione n. 1/2021/QMIG, solo le Unioni possono essere assimilate al comune.
La Sezione ha quindi applicato il principio enunciato nella deliberazione n. 4/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie, secondo cui la legittimazione non viene meno quando il criterio orientativo richiesto è destinato a produrre effetti nella sfera di un soggetto diverso, purché giustificato dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente formalmente legittimato. Nel caso di specie, la prospettazione del Comune ha evidenziato solo possibili ricadute sull’efficienza del servizio idrico, senza individuare specificamente le attribuzioni per le quali l’ente intenderebbe avvalersi dell’apporto consultivo. Tale carenza ha determinato la declaratoria di inammissibilità soggettiva della richiesta di parere.
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Nota della Redazione
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