Riduzione del canone di locazione e proroga concessoria per interventi manutentivi della Fondazione conduttrice: non integrano contribuzione pubblica ex art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010 (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 114 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del canone di locazione di un immobile di proprietà di una o più Pubbliche Amministrazioni, connessa all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da parte della Fondazione conduttrice, non configura una contribuzione indiretta a carico delle finanze pubbliche; non opera, pertanto, il vincolo ex art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010 in tema di carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali. Parimenti, la modifica della convenzione intercorsa tra le Pubbliche Amministrazioni e la Fondazione da esse costituita, che consenta a quest’ultima di svolgere direttamente un intervento straordinario di efficientamento energetico sull’immobile pubblico in cambio di una proroga della durata della concessione e della rideterminazione del canone di locazione, non configura una contribuzione a carico delle finanze pubbliche. La nozione di contributo pubblico postula un vincolo teleologico di destinazione delle somme alla realizzazione di scopi pubblici, mentre le pattuizioni volte a mantenere l’equilibrio di un rapporto contrattuale di durata secondo criteri civilistici ne sono escluse. La portata esimente ex art. 2, legge n. 1/2026 opera solo se la realtà fattuale corrisponde alla ricostruzione fornita dall’Ente istante.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Busto Garolfo ha chiesto alla Sezione un parere sull’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010 in relazione alla retribuzione dei componenti del Consiglio di amministrazione di una Fondazione comunale costituita nel 2001 con altro Comune per la gestione di una Residenza Sanitaria Assistita, di cui i due Enti sono proprietari dell’immobile e locatori.
A seguito di difficoltà gestionali della Fondazione, i Comuni avevano ridotto il canone di locazione, integrando quella contribuzione indiretta che il vincolo normativo sanziona con il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali. Nel 2025 le Amministrazioni hanno modificato la convenzione, prorogando la durata del rapporto concessorio in cambio dell’impegno della Fondazione a eseguire un intervento di efficientamento energetico, senza concedere riduzioni del canone se non a fronte di interventi di manutenzione straordinaria da realizzare secondo un programma da presentare ai Comuni e per un importo pari all’investimento effettuato.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare la propria competenza alla luce della legge n. 1/2026, che ha rinnovato la disciplina dell’attività consultiva. Pur dando atto della lettura restrittiva emersa in altra giurisprudenza contabile, che limita l’ambito dei nuovi pareri alle questioni connesse al PNRR, il Collegio aderisce all’orientamento più ampio già argomentato nella delibera n. 75/2025/PAR, valorizzando la clausola di esclusione della responsabilità e il termine perentorio assegnato per rispondere. L’istanza è dichiarata ammissibile perché la questione afferisce alla contabilità pubblica, non concerne atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e la Procura contabile non ha notificato inviti a dedurre.
Nel merito, la Sezione richiama il consolidato orientamento per cui la nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche postula l’attribuzione di somme connotate da un chiaro vincolo teleologico alla realizzazione di scopi pubblici (ex plurimis, Sez. II App., sent. n. 180/2024 e Sez. I App., sent. n. 36/2024). La risorsa pubblica deve rimanere vincolata al raggiungimento dello scopo per il quale è erogata, essendo strumentale a un programma pubblicistico che coinvolge direttamente il privato percettore.
Applicando tale criterio alla fattispecie, il Collegio ritiene che la riduzione del canone di locazione, eventuale e correlata all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da parte della Fondazione conduttrice, non integri una contribuzione indiretta. Il beneficio riconosciuto alla Fondazione trova infatti corrispondenza in specifici obblighi di miglioria assunti dalla stessa sull’immobile di proprietà pubblica e si sostanzia in pattuizioni dirette a mantenere l’equilibrio di un contratto di durata, secondo criteri civilistici e in ragione della causa concreta del negozio. La situazione economica stabile e in attivo della Fondazione conferma l’assenza di finalità di sostegno.
La Sezione precisa che l’esonero da responsabilità conseguente al parere attiene all’insussistenza dei requisiti oggettivi della fattispecie erariale, mentre l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa resta devoluto alla giustizia contabile. L’effetto esimente opera esclusivamente se la realtà fattuale, anche nei suoi sviluppi successivi, corrisponda in modo preciso e totale alla ricostruzione prospettata dall’Ente istante.
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Nota della Redazione
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