Controllo sulla gestione della spesa carceraria e sanitaria regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 46 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo successivo sulla gestione, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994. L’esercizio della funzione di controllo è ancorato all’art. 100, comma 2, Cost. e si estende alla gestione delle risorse destinate alla spesa carceraria, alle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, agli istituti di salute mentale e al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo. La deliberazione di approvazione del referto conclude il procedimento istruttorio e dispone la trasmissione dell’atto alle autorità regionali e ai vertici degli enti del Servizio sanitario regionale.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha avviato un’istruttoria finalizzata al controllo successivo sulla gestione delle risorse pubbliche destinate a settori sensibili della spesa sanitaria e sociale regionale. L’attività istruttoria, programmata nell’ambito delle funzioni di controllo della Corte dei conti, ha riguardato la spesa carceraria, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, gli istituti di salute mentale e il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo. La Regione Calabria e le singole aziende del Servizio sanitario regionale hanno fornito riscontri alle note istruttorie. Le relazioni istruttorie sono state trasmesse alla Regione e agli enti del sistema sanitario regionale, e l’adunanza pubblica è stata convocata per la discussione collegiale del referto.
La Motivazione della Corte
La deliberazione richiama il quadro normativo di riferimento, a partire dall’art. 100, comma 2, Cost., che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. La base legale dell’intervento è individuata anche nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e nella legge 14 gennaio 1994, n. 20, il cui art. 3, comma 4, definisce l’oggetto del controllo: la verifica della corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e la valutazione comparativa di costi, modi e tempi dell’azione amministrativa.
La Sezione ha operato nel quadro della programmazione delle attività per l’anno 2024 e ha svolto l’istruttoria mediante richieste di documentazione alla Regione Calabria e agli enti del Servizio sanitario regionale. I riscontri prodotti hanno formato oggetto di valutazione collegiale, unitamente alle relazioni istruttorie e alla documentazione integrativa versata in atti anche dopo lo svolgimento dell’adunanza pubblica. L’esito del procedimento è l’approvazione della relazione intitolata “La gestione della spesa carceraria, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, istituti di salute mentale e fondo per il contrasto al gioco d’azzardo”, allegata alla presente deliberazione.
Il collegio ha, infine, disposto la trasmissione della deliberazione e dell’allegata relazione al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai Commissari straordinari e ai Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, delle Aziende Ospedaliere indicate, nonché al Commissario ad acta, in conformità alla funzione istituzionale di referto nei confronti degli organi rappresentativi e di indirizzo dell’amministrazione regionale.
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Nota della Redazione
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