Inammissibile il parere sui compensi degli avvocati comunali cessati dal servizio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 41 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è ammissibile sotto il profilo soggettivo quando proviene dal Sindaco, quale organo di vertice dell’ente locale legittimato, anche in assenza di funzionamento del C.A.L. Sotto il profilo oggettivo, la nozione di contabilità pubblica, pur estesa, non comprende questioni che incidono su diritti soggettivi patrimoniali del personale. È pertanto inammissibile il quesito volto a determinare la misura del trattamento economico spettante ad avvocati dipendenti cessati dal servizio. La concreta determinazione dei compensi professionali è rimessa a regolamenti interni e contrattazione collettiva, ambito che esula dalla funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, limitata alla verifica dei vincoli di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Monopoli ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Puglia un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’oggetto riguardava l’applicazione dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014, che fissa il tetto dei compensi degli avvocati dipendenti nella misura non superiore al loro trattamento economico complessivo. In particolare, l’ente domandava se, in caso di cessazione dal servizio in corso d’anno, il limite dovesse essere riparametrato ai mesi di servizio effettivo e se i compensi relativi a sentenze favorevoli depositate dopo la cessazione dovessero essere riversati integralmente al bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato preliminarmente l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto il parere ammissibile, riconoscendo la legittimazione del Sindaco quale organo di vertice dell’ente. Ha inoltre chiarito che la mancata operatività del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva da parte degli organi rappresentativi dell’ente locale.
Nel valutare il profilo oggettivo, la Corte ha richiamato gli orientamenti della Sezione delle autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo. Il quesito non era volto a chiarire in via generale la portata dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, né a definire limiti di spesa in una prospettiva di coordinamento della finanza pubblica. Al contrario, mirava a ottenere indicazioni sulle concrete modalità di liquidazione dei compensi in specifiche fattispecie di cessazione dal rapporto di lavoro.
La Sezione ha rilevato che le questioni prospettate incidono su posizioni giuridiche di diritto soggettivo di natura patrimoniale degli avvocati dipendenti. Tali diritti sono tutelabili dinanzi al giudice ordinario, con il concreto rischio che un eventuale parere si traduca in un’indebita anticipazione di soluzioni interpretative, interferendo con le determinazioni del giudice naturale della controversia.
A sostegno della decisione, la Corte ha richiamato il precedente della Sezione campana, deliberazione n. 121/2022, e la deliberazione n. 2/2023/QMIG della Sezione delle autonomie. Da tali pronunce emerge il principio per cui la nozione di contabilità pubblica, anche nella sua dimensione dinamica, non può estendersi a richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi e interessi legittimi.
La concreta determinazione dei compensi professionali è rimessa ai regolamenti interni e alla contrattazione collettiva, come riconosciuto dalla Corte costituzionale. La funzione consultiva resta limitata alla verifica del rispetto dei vincoli legislativi di contenimento della spesa. La Sezione ha pertanto dichiarato il parere inammissibile sotto il profilo oggettivo.
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Nota della Redazione
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