Sez. contr. Abruzzo n. 15/2026/PRSS del 02.02.2026 – Controllo sui bilanci dell’ASL e iscrizione dei crediti da penali (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 15 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, accerta la legittimità dell’iscrizione in bilancio di crediti per penali contrattuali applicate unilateralmente, a condizione che il procedimento previsto dalle condizioni generali di contratto (nella specie, Convenzione Consip) si sia integralmente perfezionato, non ostando a tale rilevazione il disconoscimento del credito da parte del fornitore, ove il diritto sorga da un valido titolo giuridico che attribuisca all’amministrazione poteri unilaterali. Integra invece una grave irregolarità contabile la pratica di compensare crediti potenziali da penali con fatture relative a prestazioni future e non ancora maturate.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha esaminato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, le relazioni del Collegio sindacale sui bilanci d’esercizio 2022, 2023 e 2024 dell’ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila. Nel corso dell’istruttoria per l’esercizio 2024 è emerso un contrasto tra la Direzione strategica aziendale e l’organo di revisione in merito alla corretta contabilizzazione dei crediti derivanti dall’applicazione di penali per inadempimenti contrattuali nei confronti di due società fornitrici di servizi (pulizia e global service). Dopo un primo parere negativo, il bilancio è stato definitivamente riapprovato con l’accantonamento integrale delle somme a fondo rischi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito la natura del sindacato demandato alle Sezioni regionali di controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 che lo qualifica come sindacato di legalità e di regolarità in una prospettiva dinamica, finalizzato all’adozione di misure correttive per garantire l’equilibrio di bilancio.
Nel merito della questione contabile, la Sezione ha distinto i due momenti: l’esercizio della facoltà di applicare le penali, prevista dalle condizioni generali della Convenzione Consip, e la successiva rilevazione contabile del credito e del correlato ricavo. Quanto al primo profilo, la Corte ha ritenuto legittima l’azione dell’Azienda, in quanto il diritto alla penale sorge in virtù di un titolo giuridico contrattuale che attribuisce all’amministrazione poteri unilaterali, senza necessità di un accertamento giudiziale. Ha, invece, censurato come grave irregolarità la pratica di respingere fatture dei fornitori e di compensare i potenziali crediti da penali con le prestazioni future.
Quanto alla rilevazione contabile, la Corte ha affermato che, secondo i principi OIC 12 e OIC 15, il credito è iscrivibile quando il diritto è certo nell’an e determinabile nel quantum. Il disconoscimento della controparte non rende incerto il credito se sussiste un valido titolo. Tuttavia, sotto il profilo tecnico, la Corte ha rilevato che, essendo il credito giuridicamente sorto, sarebbe stato più corretto procedere ad una svalutazione del credito piuttosto che a un accantonamento a fondo rischi, non sussistendo per l’Azienda un concreto rischio di esborso. Ha infine fatto proprie le osservazioni del Collegio sindacale sulla carenza informativa circa le insussistenze del fondo rischi per la franchigia assicurativa.
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Nota della Redazione
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