Rendiconto 2024: chiuso il controllo contabile, nessuna grave irregolarità ma rilievi su equilibri e garanzie (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 3 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005, è finalizzato a vigilare sulla corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile e non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, valutabile in altre sedi. In tale ambito, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, può essere segnalata all’ente e agli enti territoriali competenti per stimolare misure correttive. L’indicatore di tempestività dei pagamenti deve essere calcolato decorrendo dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, DPCM 22 settembre 2014. Le garanzie prestate dall’ente su debiti di terzi, in applicazione del principio contabile 5.5, allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011, impongono accantonamenti prudenziali tra le spese correnti e il rispetto dei limiti di cui all’art. 204 TUEL.
Il Fatto
La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha sottoposto a verifica il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024 del Comune di Malè, ente con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti. Il controllo è stato attivato d’ufficio in base alla delibera n. 75/2025/INPR, poiché il rendiconto evidenziava un equilibrio complessivo negativo di parte corrente. L’organo di revisione economico-finanziaria ha trasmesso il questionario e la relazione sul rendiconto, dando avvio all’istruttoria. All’esito delle verifiche documentali, il magistrato istruttore ha richiesto approfondimenti su diversi aspetti, tra cui l’indicatore di tempestività dei pagamenti e il disallineamento dei dati tra questionario e BDAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha delineato il quadro normativo di riferimento, richiamando la potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma in materia di ordinamento e finanza degli enti locali, nonché la giurisprudenza costituzionale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici quale principio indefettibile. Ha quindi esaminato le risultanze del rendiconto, accertando un risultato di amministrazione positivo e una capacità di riscossione pari al 62,61%, ma registrando un equilibrio di parte corrente negativo per 3.509,75 euro.
In esito alle controdeduzioni, il Collegio ha preso atto che l’ente ha rettificato la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, ricalcolato in -23,52, dopo aver erroneamente fatto decorrere i termini dalla data delle fatture anziché da quella di ricevimento. Ha altresì ritenuto superata la criticità sull’equilibrio di parte corrente in ragione della liberazione di risorse vincolate. Quanto alle garanzie concesse, ha richiamato la disciplina contabile sugli accantonamenti prudenziali e i limiti di indebitamento.
Il monitoraggio sui progetti finanziati da PNRR, PNC e REACT EU ha evidenziato la conclusione della maggior parte degli interventi e un utilizzo delle risorse pari al 94,86% per impegni e all’87,42% per pagamenti. Sulla scorta di tali elementi, il Collegio ha accertato che non emergono gravi irregolarità allo stato degli atti e ha concluso il procedimento, invitando l’ente a garantire equilibri di bilancio positivi, l’allineamento dei dati contabili e l’effettuazione degli accantonamenti per le garanzie prestate.
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Nota della Redazione
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