Accertata la regolarità del rendiconto elettorale della lista civica per le elezioni comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 21 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nella composizione del Collegio di controllo sulle spese elettorali, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’accertamento della regolarità del rendiconto postula la verifica che le spese dichiarate rientrino nelle tipologie tassativamente indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993 e non superino il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012. Il controllo si estende altresì alla regolarità della documentazione prodotta, con specifico riguardo alle ricevute e alle dichiarazioni previste dalla normativa di settore. L’esito positivo del controllo si traduce nell’accertamento della regolarità del rendiconto presentato, con conseguente trasmissione della deliberazione al presidente del consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Il Fatto
In vista della consultazione elettorale del 25 e 26 maggio 2025 nel Comune di Genova, Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la lista “UDC Unione dei Democratici di Centro Liguria” ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria il prospetto di rendiconto delle fonti di finanziamento e delle spese elettorali. Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento per euro 4.000,00, interamente riconducibili a contributi elargiti da privati cittadini. L’istruttoria ha preso avvio con la nota del 14 luglio 2025, cui è seguito un contraddittorio documentale con nota istruttoria del 2 dicembre 2025 e relativo riscontro del 16 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che le spese sostenute dalla lista, per un totale di euro 1.409,50, risultano riconducibili alle finalità indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993. Le voci di spesa dichiarate riguardano la produzione e l’acquisto di materiali per la propaganda, la distribuzione e diffusione dei materiali, l’organizzazione di manifestazioni di propaganda e le spese a forfait di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993, comprensive di commissioni bancarie sui bonifici.
La verifica ha inoltre escluso il superamento del limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012, così come modificato dall’art. 14-bis del decreto-legge n. 149/2013 e successive integrazioni. Il controllo, esercitato sulla base dei parametri legali, ha avuto ad oggetto anche la regolarità della documentazione prodotta, con particolare riferimento alle ricevute e alle dichiarazioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 3/2019 e all’art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981.
In esito al riscontro istruttorio, il Collegio ha ritenuto il rendiconto conforme alla legge e alla documentazione obbligatoria, accertando la regolarità del consuntivo delle spese elettorali presentato dalla lista.
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Nota della Redazione
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