Il riscatto della laurea richiede l’iscrizione all’AGO alla data della domanda, senza sanatoria ex post (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto del corso legale di laurea, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 184/1997, presuppone l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) al momento della presentazione della domanda. La carenza di tale requisito non può essere sanata ex post da eventi successivi, quali l’assunzione alle dipendenze di un ente previdenziale o la ricongiunzione di contributi versati in altre gestioni, ma richiede la presentazione di una nuova domanda, dalla quale decorrono tutti gli effetti conseguenti, inclusi quelli previsti dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997. L’eccezione di prescrizione è infondata quando la fattispecie costitutiva del diritto non si è perfezionata, non potendo decorrere il termine ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in giurisprudenza, ha prestato attività come lavoratrice socialmente utile (LSU) dal 1° luglio 1997 al 15 ottobre 2000, per poi essere assunta alle dipendenze dell’INPS dal 16 ottobre 2000. Il 20 marzo 2000, durante il periodo di attività come LSU, presentava istanza di riscatto del corso di laurea. L’INPS respingeva la domanda con provvedimento del 27 luglio 2004, rilevando l’assenza di contribuzione versata nella gestione AGO, e ribadiva il rigetto nel 2019 per intervenuta prescrizione. Adito in prima battuta il Tribunale di Udine, quest’ultimo dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza n. 279/2025, e la causa veniva riassunta davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha preliminarmente confermato la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative al diritto di riscatto degli anni del corso di laurea, in quanto istituto finalizzato ad integrare l’anzianità contributiva del dipendente pubblico (ex plurimis Corte conti Sicilia, sez. reg. giur. n. 56/2025). Ha quindi rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, osservando che, prima dell’accoglimento della domanda di riscatto, la fattispecie costitutiva del diritto non può ritenersi perfezionata e non può decorrere il termine prescrizionale, in applicazione del principio di cui all’art. 2935 cod. civ. Il riscatto costituisce, infatti, una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona solo con la comunicazione della riserva matematica e con l’adesione del lavoratore (Cass. Sez. lav. n. 23911/2025).
Nel merito, la Corte ha rilevato che il diritto al riscatto del corso di laurea presuppone l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, requisito pacificamente non posseduto dalla ricorrente alla data della domanda del 20 marzo 2000, in quanto all’epoca non risultava iscritta alla gestione AGO. L’occupazione in lavori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 468/1997, non integra un rapporto di lavoro subordinato, realizzando un rapporto speciale di matrice assistenziale e con finalità formativa (Cass. civ. n. 27125/2022; Corte cost. n. 199/2020).
La carenza dei presupposti al momento della domanda non può essere sanata ex post dalla successiva assunzione alle dipendenze dell’INPS, né dalla ricongiunzione dei contributi versati nella gestione CPDEL nel 1994, essendo necessaria la presentazione di una nuova domanda. Tale conclusione trova conferma nell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997, che attribuisce alla data della domanda rilevanza fondamentale ai fini della determinazione del costo del riscatto e della rivalutazione del montante contributivo, parametri non determinabili in assenza di una nuova istanza. La domanda formulata in udienza dalla ricorrente, volta al conseguimento del riscatto dal momento della ricongiunzione, è stata dichiarata inammissibile in quanto nuova e tardiva. Il Collegio ha infine precisato, incidentalmente, che all’istituto del riscatto non si applica il termine decadenziale triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, attenendo a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale (Cass. Sez. lav. n. 13630/2020; Cass. Sez. lav. n. 7834/2026).
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Nota della Redazione
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