Conto giudiziale irregolare e mancato discarico dell’agente contabile per carenza di completezza e intellegibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 225 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa parificazione del conto da parte dell’amministrazione pubblica non costituisce ragione ostativa all’esame del conto in sede giurisdizionale, ferma restando la possibilità di valutarne le ragioni e l’incidenza sulla regolarità della gestione, ogni qual volta l’agente contabile abbia provveduto alla compilazione e alla trasmissione del conto. La funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento della regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici, con verifica della regolarità delle gestioni e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Le gestioni devono essere organizzate in modo che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili con certezza e chiarezza alle scritture contabili, e tale requisito deve emergere dal conto reso, che deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione e alla completa rappresentazione dei fatti di gestione. L’assenza di ammanchi, pur riscontrabile, non esclude l’accertamento dell’irregolarità del conto quando lo stesso non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità richiesti dalla legge, anche se l’agente si sia conformato alle prassi amministrative in uso.
Il Fatto
Il magistrato istruttore del conto giudiziale relativo alla riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime turistiche per l’esercizio 2021, trasmesso tardivamente dall’agente contabile nel 2024, rilevava plurimi profili di incompletezza e incongruenza. Il conto, privo della parifica da parte della Regione Veneto, presentava difformità tra i dati dichiarati e le scritture contabili, mancata applicazione del principio di competenza e carenza documentale, con conseguente rimessione della questione al Collegio giurisdizionale.
L’agente contabile, pur riconoscendo le carenze, depositava in giudizio documenti integrativi e correttivi, sostenendo che la documentazione prodotta ex novo chiarisse e integrasse il conto originario, e chiedeva dichiararsi la regolarità della gestione e il discarico, evidenziando l’assenza di ammanchi o pregiudizi patrimoniali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato che l’omessa parificazione non impedisce l’esame del conto, come già indicato dalla giurisprudenza della Sezione, e ha ribadito che la funzione del giudizio di conto è l’accertamento processuale della regolarità dei conti giudiziali, al fine di verificare la correttezza delle gestioni pubbliche e il buon uso del denaro pubblico. La gestione deve essere organizzata in modo che i risultati siano ricollegabili alle scritture contabili in modo certo e continuativo, e tale requisito deve emergere dal conto stesso, che deve rappresentare compiutamente i fatti di gestione.
La Corte ha precisato che la prevalenza della sostanza sulla forma non può essere invocata per eludere gli obblighi di rendicontazione, né per superare la necessità di una rappresentazione completa dei fatti gestionali. Ne consegue che l’assenza di ammanchi non è di per sé sufficiente a escludere l’irregolarità del conto quando lo stesso non rispetti i requisiti di chiarezza e completezza imposti dal legislatore, a nulla rilevando la conformità dell’agente alle prassi amministrative diffuse.
Nel caso di specie, le gravi carenze del conto, riconosciute dallo stesso agente contabile, sono state chiarite solo attraverso la documentazione integrativa prodotta in giudizio. Tali documenti, tuttavia, hanno determinato una sostanziale modificazione delle risultanze contabili, configurando di fatto un conto diverso rispetto a quello originario. Il conto presentato era quindi privo dei requisiti di intellegibilità e completezza sotto molteplici profili, con conseguente dichiarazione di irregolarità e mancato discarico dell’agente contabile. In considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di prova di ammanchi, la Corte non ha provveduto sulla liquidazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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