Utilizzo di auto di servizio e retribuzioni non dovute: condanna il dirigente che lucra ore mai prestate (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 164 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente della Polizia di Stato, anche se non contrattualizzato, è soggetto all’orario di lavoro ordinario di 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 39/2018, esteso al personale dirigente dall’art. 45, comma 30, lett. d-bis, del d.lgs. n. 95/2017; la relativa autonomia organizzativa non legittima l’assenza dalla sede di servizio né l’autodeterminazione del debito orario, dovendo l’attività essere funzionale all’espletamento dei compiti istituzionali. L’indebita percezione di emolumenti per ore non prestate e l’utilizzo di autovetture di servizio per finalità personali costituiscono danno erariale risarcibile. In caso di occultamento doloso del danno avente i caratteri di reato, la prescrizione quinquennale decorre, ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, dalla data di richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, e non dalla verificazione del fatto. La confisca penale non ancora eseguita non preclude l’azione contabile, la cui ammissibilità richiede la prova certa dell’avvenuto integrale risarcimento. La compensatio lucri cum damno richiede la prova di un’effettiva utilitas e l’identità della condotta causalmente determinante danno e vantaggio. Il potere riduttivo non è esercitabile in presenza di dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, preposto agli Stabilimenti di Senigallia, chiedendone la condanna per danno erariale. Le indagini, avviate a seguito di un’attività ispettiva ministeriale, hanno rivelato un sistematico utilizzo delle autovetture di servizio per finalità estranee a quelle istituzionali, documentato da raffronti tra tracciati Telepass, registri di movimentazione e tabulati telefonici. Sono emerse, inoltre, la percezione di emolumenti per ore di lavoro ordinario e straordinario mai prestate e la fruizione in misura intera dell’indennità di trasferimento, nonostante la disponibilità di un alloggio di servizio gratuito.
Il dirigente ha contestato la ricostruzione, eccependo la tardività della citazione, la prescrizione dell’azione per i fatti del 2019 e l’inapplicabilità del vincolo orario di 36 ore ai dirigenti non contrattualizzati, asseritamente liberi di autodeterminarsi per obiettivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, ha rilevato che il termine di 120 giorni per il deposito della citazione decorreva dalla scadenza della proroga concessa per il deposito delle deduzioni, sicché il deposito risultava tempestivo. Ha altresì escluso la sospensione del giudizio per la pendenza del processo penale, non costituendo l’esito di quest’ultimo antecedente logico-giuridico necessario per la definizione del giudizio contabile, stante la reciproca autonomia tra i procedimenti.
Sulla prescrizione, la Corte ha rilevato che i comportamenti contestati integrano un occultamento doloso del danno, realizzato mediante false dichiarazioni e documentazione falsificata. In applicazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, il termine quinquennale decorre dalla scoperta del danno e, nel caso di reato, dalla richiesta di rinvio a giudizio, intervenuta nel maggio 2022. L’invito a dedurre notificato nel marzo 2025 ha quindi interrotto la prescrizione.
Nel merito, la Corte ha accertato la responsabilità, ritenendo provato l’utilizzo personale e continuato delle autovetture di servizio mediante 167 spostamenti, con percorrenze non giustificate da esigenze istituzionali. Ha disatteso le giustificazioni difensive, prive di riscontri documentali, e ha quantificato il danno alla luce dei costi chilometrici medi.
Quanto alle retribuzioni, la Corte ha affermato l’applicabilità dell’orario di 36 ore settimanali anche ai dirigenti, interpretazione costantemente seguita dall’Amministrazione e configurantesi come diritto vivente. L’autonomia organizzativa riconosciuta al dirigente non vale a escludere l’obbligo di presenza nella sede di servizio e la subordinazione dello straordinario all’integrale svolgimento dell’orario ordinario. Ha quindi ritenuto provata la mancata prestazione di 812 ore di lavoro ordinario e 1.445 ore di straordinario, con danno erariale liquidato in € 114.785,05.
La Corte ha infine confermato le poste relative all’indennità di trasferimento e al danno da disservizio per l’abusivo impiego del personale autista. Ha respinto la richiesta di compensatio lucri cum damno per mancanza di prova di un’effettiva utilitas e ha escluso il potere riduttivo, trattandosi di condotte dolose, come chiarito dall’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026.
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Nota della Redazione
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