Falsa autocertificazione di diploma e danno erariale: dolo integrato e condanna al 50% delle retribuzioni percepite (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 127 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale la retribuzione percepita da chi, mediante falsa autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, abbia conseguito l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A. e la successiva assunzione a tempo determinato presso istituzioni scolastiche pubbliche, risultando il titolo di studio allegato “inesistente”. La prova del dolo può trarsi da elementi oggettivi e incontrovertibili, quali l’inesistenza della sessione d’esame, il disconoscimento delle firme da parte dei componenti la commissione e l’irregolarità della matricola, che dimostrano la consapevolezza della falsità. La prestazione lavorativa resa in assenza del requisito di accesso è qualitativamente inferiore e non consente di invocare la compensazione del lucro con il danno ex art. 2126 c.c.; il danno è quantificabile nella misura del 50% delle somme indebitamente percepite.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti un soggetto che, con domanda presentata nell’ottobre 2017, aveva chiesto l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, autocertificando il possesso di un diploma di qualifica professionale mai conseguito. Sulla base di tale dichiarazione mendace, il convenuto era stato inserito in graduatoria e successivamente assunto a tempo determinato presso un convitto nazionale, percependo retribuzioni per complessivi € 43.317,63.
La Procura della Repubblica, all’esito di indagini che avevano accertato la falsità del titolo, aveva trasmesso gli atti alla Procura contabile. Il convenuto chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale e, nel merito, il rigetto della domanda per insussistenza dell’elemento soggettivo e l’eventuale riduzione del danno per l’utilità comunque tratta dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, ravvisando la sussistenza di un rapporto di servizio tra il convenuto e l’amministrazione scolastica, derivante dal rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato. Ha quindi disatteso l’istanza di sospensione, richiamando il principio di autonomia delle giurisdizioni di cui all’art. 106 c.g.c.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto provato il dolo alla luce di un quadro fattuale incontrovertibile: nessuna sessione straordinaria d’esami era stata indetta nell’agosto 2013 presso l’istituto indicato nel diploma; tutti i membri della commissione avevano disconosciuto le firme apposte sui verbali; la matricola del diploma apparteneva allo stock assegnato ad altro istituto. La Corte ha concluso che il titolo di studio era “inesistente” e che il convenuto, avendo conseguito il diploma in una “sessione fantasma”, non poteva non essere a conoscenza della falsità dell’atto, con conseguente integrazione dell’elemento soggettivo del dolo.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la falsa dichiarazione comporta ex lege l’estromissione dall’intera procedura e la caducazione degli atti conseguenti, senza necessità di valutare il punteggio eventualmente spettante. Ha infine rigettato l’eccezione di compensazione del lucro con il danno fondata sull’art. 2126 c.c., rilevando che la prestazione lavorativa resa in assenza di requisiti è qualitativamente inferiore rispetto a quella di chi abbia regolarmente conseguito l’impiego.
In considerazione della limitata attività materiale svolta, la Corte ha quantificato il danno nella misura del 50% delle somme indebitamente percepite, pari a € 21.658,82, con condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione delle illegittime percezioni, individuata nel 31.3.2021, e degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio liquidate in € 64,00.
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Nota della Redazione
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