La prestazione sine titulo non sterilizza integralmente il danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 288 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione circa il possesso di un titolo di studio, resa al fine di ottenere l’inserimento in graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza, integra gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, essendo la condotta caratterizzata da dolo. La prestazione lavorativa resa di fatto, pur se relativa a mansioni marginali, non elide il danno ma può essere valutata in sede di quantificazione equitativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, con conseguente riduzione dell’addebito in misura percentuale. La regola dell’accesso concorsuale al pubblico impiego e i principi costituzionali che la sottendono prevalgono sulla logica del risultato.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una dipendente di istituti scolastici, convenuta per il recupero delle retribuzioni percepite in seguito all’utilizzo di un diploma di qualifica professionale falso, allegato alla domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Il titolo, asseritamente conseguito presso un istituto professionale paritario, risultava non solo mai rilasciato, ma anche riconducibile a un numero seriale di una pergamena legittimamente consegnata ad altro istituto.
La difesa della convenuta, pur riconoscendo gli elementi indiziari sulla falsità del titolo, ha negato la consapevolezza di tale falsità, eccepito l’assenza di danno per la pubblica amministrazione in ragione dell’utilità delle prestazioni rese e richiesto la riduzione del quantum per le somme già restituite. Il giudizio, dopo un supplemento istruttorio, è stato deciso all’esito dell’udienza pubblica del 1° luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto provata la falsità del titolo e il dolo della convenuta, valorizzando il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti: le dichiarazioni del personale dell’istituto coinvolto, il rinvenimento di pergamene in bianco, la mancata trasmissione del numero seriale all’istituto, l’inesistenza della sessione d’esami e il disconoscimento delle firme da parte dei componenti della commissione. Ha quindi affermato che l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale consente di valutare liberamente gli elementi acquisiti in sede di indagine.
Il Collegio ha escluso rilevanza causale alla circostanza che la convenuta fosse in possesso di altro titolo di studio idoneo, non indicato nella domanda, poiché l’inserimento in graduatoria era stato determinato proprio dal titolo falso, che garantiva un punteggio più elevato. Ha inoltre rigettato l’eccezione di riduzione del danno per le somme restituite, accertato in istruttoria che le stesse erano state successivamente reintegrate.
Quanto all’utilitas delle prestazioni rese, il Collegio, discostandosi dall’orientamento che esclude in radice il danno in caso di prestazioni fungibili, ha valorizzato i precedenti della stessa Sezione e della Seconda Sezione di Appello, riconoscendo che il rispetto delle condizioni di accesso al pubblico impiego costituisce presupposto di legittimità della spesa. Ha quindi ritenuto che la prestazione di mansioni marginali, come quelle di collaboratore scolastico, meriti una parziale considerazione, ma non possa sterilizzare integralmente il danno.
La Corte ha infine quantificato il danno in via equitativa, riconoscendo l’utilità per l’amministrazione nella misura del 15% e condannando la convenuta al pagamento dell’85% delle retribuzioni indebitamente percepite, pari a euro 17.487,69, oltre interessi e spese.
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Nota della Redazione
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