Contributi agricoli indebiti e dolo dei legali rappresentanti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 172 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione di contributi agricoli comunitari, la consapevole falsa attestazione della disponibilità giuridica di terreni, resa dal legale rappresentante della società beneficiaria nelle domande uniche di pagamento, integra la fattispecie delle “dichiarazioni eccessive intenzionali” e legittima la ripetizione integrale delle somme erogate, ai sensi della clausola di elusione ex art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 per le campagne 2014 e successive, nonché degli artt. 53, par. primo, Reg. CE n. 796/2004 e 60, par. primo, Reg. CE n. 1122/2009 per le campagne pregresse. Il legale rappresentante risponde a titolo di dolo in solido con la società percettrice per aver creato artificialmente le condizioni di accesso al beneficio. I responsabili dei Centri di assistenza agricola (CAA) rispondono altresì a titolo di dolo per l’omissione del controllo formale sulla documentazione prodotta, quando l’inidoneità dei titoli di conduzione sia macroscopicamente evidente e la validazione delle domande risulti funzionale al disegno fraudolento del richiedente.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola semplice, il suo legale rappresentante e due responsabili di Centri di assistenza agricola, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale in favore di AGEA, per complessivi euro 98.442,79, in relazione alla indebita percezione di contributi comunitari per le campagne agricole 2012, 2013 e 2014. Le indagini di polizia giudiziaria avevano accertato che il legale rappresentante, operatore presso un CAA, aveva dichiarato, per conto della società, la conduzione di terreni demaniali e di particelle di proprietà di terzi che, in realtà, non risultavano nella disponibilità titolata della compagine. Sulla scorta di tali elementi, la Procura ipotizzava una condotta dolosa attiva in capo alla società e al suo rappresentante, e una condotta dolosamente omissiva in capo ai responsabili dei CAA che avevano validato le domande per le annualità 2012 e 2013.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto la domanda fondata, valorizzando le risultanze investigative quali presunzioni gravi, precise e concordanti. Per le campagne 2012 e 2013, le dichiarazioni rese dai proprietari dei fondi e le note del Dipartimento regionale dell’Agricoltura hanno escluso ogni concessione dei terreni in favore della società richiedente, rendendo infedeli le dichiarazioni sostitutive allegate alle domande. Per la campagna 2014, l’accertamento ha rivelato che una particella demaniale di consistenza pari a circa 133 ettari era stata concessa a un diverso operator
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Nota della Redazione
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