Inammissibile il ricorso che censura la valutazione delle clausole del capitolato senza dedurre vizi di motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23003 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., miri a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei documenti negoziali, prospettando un’interpretazione delle clausole contrattuali diversa da quella, del tutto plausibile, accolta dal giudice del merito. La censura di violazione di legge deve essere specificamente argomentata nel corpo del motivo e non può limitarsi alla sua enunciazione in rubrica, né può essere utilizzata per veicolare doglianze attinenti alla valutazione delle prove o alla motivazione del provvedimento impugnato, che richiedono l’osservanza di forme e modi diversi. L’onere di autosufficienza, a norma dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., impone al ricorrente di trascrivere o illustrare il contenuto degli atti difensivi processuali cui fa riferimento, senza rimetterne la ricerca al giudice di legittimità. La norma del codice dei contratti pubblici invocata per la risoluzione dell’appalto non è applicabile ratione temporis ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, secondo la disciplina transitoria dell’art. 216, primo comma, d.lgs. n. 50/2016.
Il Fatto
La società committente aveva stipulato un contratto di appalto per il servizio di stesura, compattazione e copertura di rifiuti, risolto per inadempimento dell’appaltatrice. A seguito del decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice, la committente aveva proposto opposizione, formulando domanda riconvenzionale per il pagamento di penali e per il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva parzialmente accolto il gravame, riducendo il corrispettivo dovuto in considerazione di alcuni controcrediti, ma rigettando le altre eccezioni difensive. Avverso tale sentenza la società committente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre la curatela del fallimento dell’appaltatrice è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo, articolato in tre profili, dichiarandolo inammissibile in tutti i suoi capi. Ha innanzitutto rilevato che la violazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. era stata solo enunciata nella rubrica del mezzo, senza alcuna argomentazione nel corpo del motivo, con conseguente inammissibilità della censura. Quanto al richiamo alla disciplina del codice dei contratti pubblici, la Corte ha osservato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del codice, sicché la norma non era invocabile ratione temporis, in applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 216 d.lgs. n. 50/2016; la disposizione, inoltre, appariva comunque eccentrica rispetto al tema del decidere, concernendo la maggiore spesa per affidare ad altra impresa i lavori e non i costi sostenuti per l’esecuzione in economia.
La Corte ha poi evidenziato come il motivo fosse diretto, nella sostanza, a una rivalutazione del materiale istruttorio, in particolare dei documenti negoziali. La sentenza impugnata aveva ritenuto dirimente che, secondo l’art. 3.2.1 del capitolato, la verifica dell’indice di compattazione dovesse avvenire nel contraddittorio tra le parti; la ricorrente, opponendo la diversa interpretazione circa l’onere probatorio, prospettava una lettura della clausola diversa da quella accolta dal giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione, non dedotto in modo specifico.
Il secondo profilo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto né illustrato il contenuto delle pagine dell’atto di appello richiamate, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. Quanto all’ultimo profilo, la Corte ha ribadito che la valutazione della portata di una comunicazione negoziale, utilizzata dal giudice per accogliere in parte la domanda riconvenzionale e rigettare la residua pretesa, involge l’interpretazione di un documento rimessa al prudente apprezzamento del merito, non censurabile in cassazione se non per l’illogicità della motivazione, nella specie non dedotta. La ricorrente, sebbene soccombente, non è stata condannata alle spese, essendo la controparte rimasta meramente intimata; la Corte ha tuttavia dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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