Illegittima l’impugnazione del privato estraneo al diniego del visto (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 7 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, ricusano il visto e la conseguente registrazione di un provvedimento amministrativo non sono autonomamente impugnabili dal soggetto privato rimasto estraneo al relativo procedimento. La posizione del privato, che lamenta una lesione solo indiretta derivante dall’atto di controllo, è qualificabile come interesse di mero fatto, non tutelabile ai sensi dell’art. 113 Cost., con conseguente difetto assoluto di giurisdizione. La deliberazione di non conformità a legge non è ostativa all’efficacia dell’atto sottoposto a controllo, ma determina l’insorgenza, in capo all’amministrazione, di un obbligo di avviare un procedimento di secondo grado volto al riesame dell’atto illegittimo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Sardegna, con deliberazione del 22 settembre 2025, ha ricusato il visto e la registrazione del decreto con cui il dirigente di un istituto scolastico aveva ricostruito la carriera di un docente, computando nell’anzianità di servizio utile ai fini stipendiali i periodi di semi-aspettativa sindacale non retribuita. Il provvedimento era stato adottato in seguito al superamento delle osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato, che aveva ritenuto quei periodi non utili. Il docente, rimasto estraneo al procedimento di controllo, ha impugnato la deliberazione dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, deducendo la lesione del proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno anteposto all’esame del merito la questione pregiudiziale dell’ammissibilità del ricorso, richiamando il proprio precedente della sentenza n. 5/2020/SR. In quella occasione era stato affermato che la posizione del privato, rispetto all’esito del controllo di legittimità sugli atti, è di interesse di mero fatto, trattandosi di una funzione imparziale svolta a garanzia del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., che non considera l’interesse individuale sottostante dei consociati.
Tale impostazione, prosegue la Corte, si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’impugnazione delle delibere di ricusazione del visto, a partire dalle Sezioni Unite n. 5186 del 1979, la quale ha escluso la giustiziabilità di tali atti in ragione della natura di funzione imparziale del controllo demandato alla Corte dei conti. Le coordinate ermeneutiche, sebbene riferite al controllo preventivo, si attagliano a fortiori al controllo successivo disciplinato dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.
La Corte osserva che gli atti sottoposti a tale controllo, a differenza di quelli del controllo preventivo, sono perfetti ed esecutivi fin dal momento della loro adozione. La deliberazione che accerta la non conformità a legge non è ostativa alla loro efficacia, ma fa sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di attivare un procedimento di secondo grado per il riesame dell’atto, configurandosi un’ipotesi di autotutela doverosa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e improponibile per difetto assoluto di giurisdizione, con compensazione delle spese. La Corte ha tuttavia rilevato incidentalmente che, dalla documentazione versata in atti, emerge un mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo favorevole alle ragioni sostanziali del ricorrente, di cui l’Amministrazione potrà tenere conto in sede di eventuale riesame.
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Nota della Redazione
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