Danno erariale da SCIA edilizia e colpa grave secondo chiarezza normativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 106 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, introduce un criterio oggettivo di valutazione della colpa grave, che ricorre solo in presenza di violazione manifesta delle norme di diritto, travisamento del fatto o affermazione/negazione di un fatto incontrastabilmente escluso o risultante dagli atti del procedimento. Non integra colpa grave la condotta del funzionario che abbia applicato una norma oggettivamente ambigua, la cui interpretazione letterale sia avvalorata da prassi amministrative, direttive interne e indirizzi ministeriali, ancorché successivamente disattesa dalla giurisprudenza. In applicazione di tale parametro, è esclusa la colpa grave dei dipendenti comunali che, all’esito di un’istruttoria complessa, abbiano qualificato un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, non ravvisandosi i presupposti per l’esonero da responsabilità di cui all’art. 21 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, limitato alle sole condotte commissive.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio tre dipendenti del Comune di Milano, un dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia, un responsabile del procedimento e un tecnico istruttore, per un intervento edilizio realizzato a Milano in via Crescenzago, avviato sulla base di una SCIA presentata il 22.7.2020. L’atto di citazione ha contestato l’errata qualificazione giuridica dell’intervento come ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, in luogo della corretta qualificazione come nuova costruzione, con conseguente minor introito per il Comune a titolo di contributo di costruzione.
Il danno erariale, inizialmente quantificato in euro 321.245,71, è stato successivamente ridotto a euro 138.339,76 all’esito del ricalcolo degli oneri effettuato dal Comune. La Procura ha contestato la colpa grave e ha chiesto la condanna dei convenuti, ripartendo le quote di responsabilità: 50% a carico del dirigente e 25% per ciascuno degli altri due.
La Motivazione della Corte
La Corte ha in primo luogo respinto l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, escludendo la sussistenza di una pregiudizialità logico-giuridica ex art. 106 c.g.c. Ha quindi esaminato l’eccezione relativa all’applicazione del c.d. scudo erariale di cui all’art. 21 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, rilevando che le condotte contestate hanno natura commissiva e ricadono nell’arco temporale di vigenza della norma, ma rilevando anche la pendenza di dubbi interpretativi sull’ambito applicativo della disposizione, deferiti alle Sezioni Riunite.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto di poter decidere nel merito applicando il nuovo parametro oggettivo della colpa grave introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato. Il nuovo testo normativo tipizza le ipotesi di colpa grave, richiedendo una violazione manifesta delle norme di diritto e valorizzando il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza.
La Corte ha rilevato che la disposizione edilizia che si assume violata, l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, nel testo novellato dal D.L. n. 76/2020, non conteneva le limitazioni enucleate in via giurisprudenziale e che la sua interpretazione letterale era avvalorata da una circolare congiunta dei Ministeri delle infrastrutture e della funzione pubblica del 3 dicembre 2020 e dalla prassi amministrativa del Comune di Milano, finalizzata a incentivare la rigenerazione urbana. Ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025, che ha riconosciuto le difficoltà interpretative originate dalla stratificazione normativa in materia didemolizione e ricostruzione, nonché la memoria depositata dal Comune di Milano in sede penale, dalla quale emerge la conformità della prassi applicativa alle coordinate normative.
Il Collegio ha quindi escluso che la condotta dei convenuti, i quali non rivestivano ruoli apicali, integrasse gli estremi della colpa grave, non ravvisandosi né una violazione manifesta della norma, né un travisamento del fatto, né l’affermazione o negazione di fatti incontrovertibili. La qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia era, infatti, riconducibile a un quadro normativo oggettivamente ambiguo e a prassi amministrative non irrazionali né manifestamente contra legem. La domanda è stata conseguentemente rigettata per difetto di colpa grave, con condanna del Comune di Milano alla refusione delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
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Nota della Redazione
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