Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo declaratoria costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 60 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la mancata riassunzione del giudizio sospeso, nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, determina l’estinzione del processo. Il dies a quo del termine per la riassunzione decorre, per il giudizio da cui è promanato l’incidente di costituzionalità, dal giorno della comunicazione alle parti, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionale. La cessazione della causa di sospensione non coincide pertanto con la pubblicazione della pronuncia nella Gazzetta Ufficiale, ma con la sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria del giudice rimettente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, proponeva ricorso dinanzi al Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana. Con ordinanza, il giudice disponeva la sospensione del giudizio, rimettendo alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina applicabile alla causa. A seguito della definizione del giudizio incidentale, la Segreteria della Sezione comunicava alle parti la sentenza della Corte costituzionale in data 26 settembre 2025. L’INPS, costituito in giudizio, chiedeva dichiararsi l’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine perentorio di legge, contestualmente insistendo, in subordine, per il rigetto del ricorso e per la declaratoria di prescrizione delle somme arretrate. Le altre parti non depositavano memorie autorizzate e non comparivano all’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, richiamato il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 2028/2024, ha precisato che il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio sospeso deve essere diversamente individuato a seconda che si versi in ipotesi di sospensione necessaria ovvero di sospensione anomala. Nella prima ipotesi, relativa al giudizio da cui è promanato l’incidente di costituzionalità, il termine decorre dal giorno in cui la cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione comunica alle parti la pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione; nella seconda, di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine decorre dal giorno di pubblicazione della pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, la fattispecie rientra nella prima ipotesi, attesa la rimessione degli atti alla Corte costituzionale disposta dal medesimo giudice. La Segreteria della Sezione aveva comunicato alle parti la sentenza della Corte costituzionale in data 26 settembre 2025. Da tale data decorreva il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 107, comma 1, c.g.c. per la riassunzione del processo.
Con decreto del 30 gennaio 2026, considerata la mancata riassunzione del processo nel termine perentorio, il Giudice fissava l’udienza per gli incombenti di cui all’art. 111 c.g.c. All’udienza, l’INPS insisteva per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo stata presentata alcuna richiesta di prosecuzione nel termine di tre mesi dall’interruzione. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., con nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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