Imposta di soggiorno: responsabile d’imposta e giurisdizione tributaria (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 153 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della qualificazione del gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta, operata dall’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, l’obbligo di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ciò determina il venir meno della qualifica dell’albergatore come agente contabile, con conseguente attrazione delle liti tra l’Ente impositore e il responsabile d’imposta nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, restando esclusa quella del giudice contabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il gestore di un’attività di Bed & Breakfast, per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale cagionato al Comune di Fano. L’azione concerneva l’omessa riscossione e il mancato riversamento delle imposte di soggiorno per le annualità dal 2019 al 2023, per un ammontare complessivo quantificato in € 2.321,70.
Le indagini, svolte anche con la collaborazione della Guardia di Finanza, avevano accertato il numero di pernottamenti registrati nella struttura. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero, rimettendosi alle determinazioni del Collegio sulla questione della giurisdizione alla luce della recentissima ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, insisteva nel merito per l’accoglimento della domanda risarcitoria. Il gestore non si costituiva in giudizio, venendo dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della sussistenza della propria giurisdizione, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’imposta di soggiorno è stata qualificata come tributo di scopo, il cui presupposto è la manifestazione di capacità contributiva del turista che alloggia nella struttura ricettiva. In un primo momento, la giurisprudenza, anche della Corte dei conti, aveva ricondotto il gestore della struttura ricettiva che non versa le somme riscosse alla figura dell’agente contabile, per il maneggio di denaro pubblico, affermando la giurisdizione contabile.
Con gli interventi normativi del 2020 e del 2021, il legislatore ha modificato il ruolo del gestore, qualificandolo come responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Tale nuova qualificazione, cui è stata conferita efficacia retroattiva, ha natura esclusivamente tributaria e comporta che il gestore risponde in proprio per l’intera imposta dovuta dal cliente, con diritto di rivalsa su quest’ultimo, indipendentemente dall’avvenuto incasso. La norma ha, quindi, “sterilizzato” il dato del maneggio di denaro pubblico connesso all’obbligo di resa del conto.
La Corte ha richiamato l’ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite, che ha sancito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario. Le Sezioni Unite hanno precisato che la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore, collocando il rapporto su un piano diverso e spostando il focus dal maneggio del denaro pubblico alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente.
A tale orientamento si sono già uniformate la Sez. I d’Appello della Corte dei conti con la sentenza n. 59/2026 e la Sez. II d’Appello con il decreto n. 1/2026. Il Collegio, pur dando atto delle considerazioni critiche svolte dalla giurisprudenza contabile d’appello, ha ritenuto di doversi adeguare alla statuizione delle Sezioni Unite, considerando la natura dirimente dell’intervento in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, indicando il Giudice Tributario quale organo munito di giurisdizione. Ha altresì evidenziato il dovere dell’Amministrazione comunale di attivarsi per il recupero delle imposte non riversate, avvalendosi degli strumenti propri dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive potenzialmente fonte di responsabilità per danno erariale.
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Nota della Redazione
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