Gestore di strutture ricettive non è più agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 142 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla novella di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e alla disposizione di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, i gestori delle strutture ricettive non rivestono più la qualifica di agenti contabili con riferimento alle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno. L’obbligo di versamento ha natura esclusivamente tributaria, configurandosi il gestore come responsabile d’imposta obbligato in solido, con la conseguente cessazione dell’obbligo di rendere il conto giudiziale e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.
Il Fatto
La gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, per conto del Comune di Lecce, da parte dell’agente contabile “Palazzo Bn Lecce Srl Unipersonale” era stata oggetto del conto giudiziale, depositato il 19 maggio 2021. Il magistrato istruttore, dopo una ricognizione normativa, aveva chiesto il deferimento al Collegio del conto, proponendone la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione di questa Corte, richiamando i propri precedenti e la più recente ordinanza delle Sezioni Unite.
Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026, ritualmente notificato, era stata fissata l’udienza di discussione. La Procura regionale, nelle conclusioni del 14 aprile 2026, aveva chiesto di dichiarare l’improcedibilità del conto per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che il conto non sia giustiziabile in quella sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto, a seguito del d.l. n. 34/2020, è venuta meno la qualificazione di agente contabile in capo ai gestori delle strutture ricettive, con la conseguente cessazione dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
Prima della riforma, la giurisdizione contabile era pacifica, qualificandosi gli albergatori come agenti contabili in difetto di diversa qualificazione normativa, come sostenuto da vari precedenti. La novella ha invece sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico, ponendo a carico del gestore una obbligazione solidale che prescinde dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente. La veste di responsabile solidale colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro pubblico alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente.
Da ciò deriva che l’attuazione dell’imposta di soggiorno deve svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia per quanto concerne le sanzioni. La stessa giurisprudenza penale, dopo il 2020, ha escluso la configurabilità del reato di peculato per il mancato riversamento dell’imposta, in quanto il gestore è debitore in proprio verso l’Ente impositore.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sottolineando il dovere dell’Amministrazione di attivare le azioni necessarie secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario per il recupero delle somme, anche al fine di evitare condotte omissive che possano integrare responsabilità erariale. Alla luce della complessità della questione, le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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