Revoca reversibilità nipote per Reddito di Emergenza del genitore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 95 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di reversibilità a favore dei nipoti minori, la percezione da parte del genitore, ancorché successiva al decesso del dante causa, di un sussidio economico quale il Reddito di Emergenza (REM) determina il venir meno della condizione di non autosufficienza economica che legittima l’eccezionale estensione del beneficio. Tale percezione configura la sopravvenienza di un reddito, a prescindere dalla sua natura assistenziale e dalla sua esenzione dall’IRPEF, rilevando come “percezione materiale di una somma di denaro a qualsiasi titolo”. Ne consegue la revoca della pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, la cui operatività non è esclusa dalla circostanza che il requisito della vivenza a carico debba sussistere al momento della morte del pensionato.
Il Fatto
La ricorrente, madre di una minore, chiedeva il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore della figlia, nipote di una pensionata deceduta, deducendo la convivenza e il mantenimento abituale da parte dell’ascendente, nonché la condizione di disoccupazione e assenza di reddito di entrambi i genitori. L’INPS respingeva la domanda amministrativa, ritenendo che la percezione del Reddito di Emergenza da parte della madre avesse fatto venir meno i presupposti reddituali per il diritto alla prestazione. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla pensione esclusivamente per il periodo intercorrente tra il decesso della dante causa e il primo pagamento del REM, disponendo la revoca del beneficio dalla data di tale percezione. Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente, sostenendo l’illegittimità della revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti osserva come la giurisprudenza, anche costituzionale, abbia esteso il trattamento di reversibilità ai nipoti minori non formalmente affidati, qualificando tale estensione come una forma di ultrattività della solidarietà familiare. Trattandosi di un’ipotesi eccezionale, i relativi presupposti, tra cui la non autosufficienza economica e l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento, devono essere interpretati con rigore. La percezione di un reddito da parte del genitore, anche se consistente in un sussidio di natura assistenziale, è idonea a far venire meno la situazione di bisogno che sola legittima la corresponsione della prestazione ai superstiti.
Quanto alla natura del REM, la Corte chiarisce che l’esenzione fiscale del beneficio è inconferente, poiché il requisito reddituale rilevante non è quello della tassabilità, ma quello della percezione materiale di una somma di denaro a qualsiasi titolo. Proprio la funzione del sussidio, volta a sostenere le famiglie prive di reddito e a garantire il mantenimento dei figli minori, dimostra che la sua attribuzione integra la fattispecie di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede la revoca della pensione al venir meno delle condizioni che la legittimano.
La Corte reputa, inoltre, non decisivo il richiamo alle circolari INPS invocate dall’appellante. L’orientamento giurisprudenziale successivo, formatosi in sede di interpretazione della normativa primaria, ha chiarito che i requisiti per il conseguimento del diritto devono sussistere al momento del decesso del pensionato, ma che, ove tali condizioni vengano meno successivamente, la pensione è revocata. Tale principio trova conferma nella considerazione, propria della giurisprudenza richiamata, che non è ostativo alla percezione del trattamento la sola proprietà della casa di abitazione principale, in quanto da essa deriva un reddito virtuale e non effettivo. Al contrario, la disponibilità di un reddito effettivo, come il REM, determina la revoca del beneficio.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado, che aveva correttamente limitato il diritto alla pensione di reversibilità al periodo antecedente la percezione del sussidio, dichiarando la revoca da tale data. Le spese di lite vengono compensate per la complessità della questione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
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Nota della Redazione
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