Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia accettata dalla controparte (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 226 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., può essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio e produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, nelle debite forme. L’accettazione della rinuncia da parte dell’istituto previdenziale, dichiarata in udienza, determina l’estinzione del processo, con declaratoria che, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Le ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico, avevano adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti per ottenere il ripristino della perequazione automatica per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, con conseguente pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. In via incidentale, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, l. n. 160/2019, dell’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, l. n. 213/2023.
Costituitosi il contraddittorio, l’Inps aveva chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità. Nelle more del giudizio, le ricorrenti depositavano atto di rinuncia, rappresentando che la Corte costituzionale, con sentenza successiva, aveva dichiarato non fondate le questioni relative alle norme oggetto di censura.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico richiama l’art. 110 c.g.c., il quale consente la rinuncia agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa, precisando che essa produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme.
Nel caso di specie, le ricorrenti avevano depositato dichiarazione di rinuncia e l’Inps, per il tramite del proprio difensore, aveva dichiarato in udienza di accettarla. La volontà abdicativa della parte ricorrente, coniugata con l’adesione della parte convenuta, integra la fattispecie estintiva prevista dal codice di giustizia contabile.
La Corte dichiara, pertanto, l’estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente. Richiamato l’art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, sicché nulla è disposto al riguardo. La pronuncia è resa in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., trattandosi di giudizio in materia di pensioni.
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Nota della Redazione
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