Cessata materia del contendere sull’indebito pensionistico per riliquidazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 227 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata nel giudizio promosso dal pensionato contro l’INPS per la declaratoria di inesistenza, irripetibilità o inesigibilità di un indebito pensionistico qualora l’Istituto, nel corso del giudizio, abbia rimosso la causa dell’indebito mediante una nuova liquidazione della prestazione e abbia chiuso il debito per estinzione, trattenendo la somma dovuta sugli arretrati a credito del pensionato. In tal caso, la definizione in rito assorbe ogni questione in ordine alla sussistenza dell’affidamento incolpevole del percettore e alla debenza delle somme, non essendovi più alcuna ragione pratica di contendere tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una pensione di vecchiaia con decorrenza gennaio 2022, riceveva dall’INPS una nota che le comunicava un debito lordo di € 3.054,28 per il periodo 01.01.2024 – 31.08.2025, derivante dal ricalcolo della prestazione e dalla rideterminazione in misura ridotta della tredicesima mensilità. La pensionata, deducendo l’inopponibilità della ripetizione per affidamento incolpevole, proponeva ricorso per sentir accertare l’inesistenza, l’irripetibilità e l’inesigibilità dell’indebito. Nel costituirsi, l’INPS – dopo il ricorso – effettuava una nuova liquidazione, eliminando il miglioramento contrattuale, e tratteneva sugli arretrati a credito una somma pari all’indebito, estinguendo la partita debitoria. All’odierna udienza, la ricorrente ha accettato la richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha osservato che l’INPS, nel corso del giudizio, ha effettuato un ricalcolo della prestazione pensionistica al fine di addivenire al trattamento più favorevole per l’assicurato, previo raffronto in termini di convenienza, eliminando il miglioramento contrattuale non perequato che aveva generato l’indebito in questione.
Successivamente, l’Istituto ha provveduto a trattenere la somma pari all’indebito sugli arretrati a credito della ricorrente, chiudendo la partita per estinzione. In ragione di tale attestazione, accettata dalla parte ricorrente, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ne ha disposto la compensazione, considerata la novità della vicenda e la circostanza che l’INPS si è attivato solertemente, pur solo dopo la proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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