Indebita percezione del contributo COVID-19 e danno erariale integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 26 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020, pur essendo erogato sulla base di una mera dichiarazione sostitutiva, presuppone la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei dati dichiarati. La falsa dichiarazione sul livello di entrate, resa con dolo per ottenere un beneficio non spettante, determina la perdita dell’intero contributo, a prescindere dall’accertamento del superamento delle soglie previste dalla legge, e integra gli estremi del danno erariale. In tal caso, il termine di prescrizione quinquennale non decorre dalla data dell’erogazione, ma da quella in cui il danno è stato scoperto nelle sue componenti essenziali, come nel caso di occultamento doloso. La condotta dolosa esclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il legale rappresentante di una società cooperativa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale conseguente all’indebita percezione del contributo a fondo perduto per l’emergenza COVID-19. A seguito di una segnalazione, la Guardia di Finanza aveva accertato che la società, attraverso il proprio rappresentante, aveva dichiarato un fatturato di aprile 2020 pari a circa 9.400 euro, a fronte di un fatturato di aprile 2019 di circa 45.600 euro, ottenendo così un contributo di 7.246,00 euro. Le indagini avevano però rivelato l’esistenza di prestazioni assistenziali non fatturate, pagate in contanti o con assegni, e di una generale inattendibilità della documentazione fiscale, con l’utilizzo di lavoratori “in nero” e di calendari informatici che dimostravano un’attività continuativa e ben più ampia rispetto a quella dichiarata.
Dopo l’invito a dedurre, il convenuto contestava la ricostruzione della Procura, sostenendo la fondatezza della propria domanda e, in subordine, chiedendo una riduzione dell’addebito. Nel corso del giudizio, la difesa eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa, decorrente, a suo dire, dalla data di erogazione del contributo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente confermato la propria giurisdizione sulla controversia, richiamando la sentenza n. 124/2025 della Corte costituzionale e la giurisprudenza di appello, che riconoscono la sussistenza di un rapporto di servizio tra il privato percettore di un contributo a destinazione pubblicistica e l’amministrazione erogante. Il contributo in esame, infatti, non ha funzione meramente assistenziale, ma è finalizzato alla realizzazione di un programma pubblicistico di sostegno all’economia, con la collaborazione del beneficiario.
Nel merito, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione. La pretesa risarcitoria riguardava un danno da indebita dazione, dolosamente occultato attraverso una falsa dichiarazione; pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il termine prescrizionale decorre non dal momento del fatto dannoso, ma dalla sua scoperta, avvenuta solo a seguito delle indagini della Guardia di Finanza.
Sul punto centrale della debenza del contributo, la Corte ha escluso che la dichiarazione infedele possa essere sanata dalla circostanza che, anche computando le somme occulte, il beneficiario avrebbe comunque avuto diritto a una parte del contributo. La Corte ha richiamato il principio per cui la falsa dichiarazione in autodichiarazione determina la perdita dell’intero beneficio, e non solo della quota non spettante, per evitare che il dichiarante infedele possa trarre vantaggio dalla propria condotta. Inoltre, nel sistema dell’art. 25 del d.l. n. 34/2020, la regolare tenuta della contabilità è presupposto essenziale dell’erogazione, basata su una mera dichiarazione; l’esistenza di operazioni “in nero” rende impossibile la verifica del requisito del calo del fatturato, con la conseguenza che l’intera somma erogata deve considerarsi indebita. La condotta è stata qualificata come dolosa, escludendo l’esercizio del potere riduttivo.
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Nota della Redazione
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