Danno alla P.A. richiede prova della diffusione per l’amministratore di sostegno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 145 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione non è mai configurabile in re ipsa, ma costituisce sempre danno-conseguenza, in quanto tale necessitante di specifica allegazione e prova da parte del requirente. La prova deve vertere sulla diffusione della conoscenza del fatto illecito, ancorché solo presuntiva, e sulla dimostrazione che tale conoscenza abbia determinato effetti lesivi dell’immagine dell’ente in seno alla collettività. L’amministratore di sostegno, soggetto privato legato alla P.A. da rapporto di servizio di carattere meramente funzionale, non può essere assimilato al pubblico dipendente: la sua condotta illecita, in assenza di clamor ad extra et ad intra, non lede l’immagine dell’amministrazione. Qualora sussistano i presupposti, l’azione di responsabilità può essere accolta per il diverso titolo del danno da disservizio.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio un soggetto che, in qualità di amministratore di sostegno di persone disabili, era stato condannato con sentenza irrevocabile per i reati di peculato aggravato e continuato e di omissione di atti d’ufficio. L’uomo si era appropriato di somme giacenti sui conti degli assistiti, omettendo altresì la presentazione dei rendiconti periodici e ostacolando il subentro degli amministratori successivi.
La Procura aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno all’immagine del Ministero della Giustizia, quantificato nel doppio delle utilità illecitamente percepite, e del danno da disservizio, stimato in via equitativa nella misura del 20% delle stesse utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’amministratore di sostegno assume la qualifica di pubblico ufficiale e intrattiene un rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia in qualità di organo ausiliario del Giudice Tutelare. Ha inoltre verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione per il danno all’immagine previste dall’art. 51, comma 7, c.g.c.: la commissione di uno dei delitti contro la P.A. e il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Quanto al merito, il Collegio ha ricordato il superamento della concezione del danno all’immagine come danno-evento, avvenuto a partire dalle “sentenze gemelle” della Cassazione. Il danno non patrimoniale costituisce sempre danno-conseguenza e richiede specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni. Nella fattispecie manca la prova della diffusione della conoscenza del fatto illecito: non è emersa alcuna risonanza mediatica né una significativa propalazione all’interno dell’Amministrazione giudiziaria.
La Corte ha quindi condiviso l’orientamento per cui la condotta di un soggetto privato, coinvolto per ragioni solidaristiche in un ruolo pubblicistico, non può incidere sull’operato degli altri dipendenti dell’Amministrazione, essendo il legame con la P.A. di natura meramente funzionale. Diversamente opinando, il risarcimento verrebbe a configurarsi come mera sanzione amministrativa accessoria, in violazione del principio di stretta legalità.
La domanda per danno da disservizio è stata invece accolta: è emerso che l’omessa presentazione dei rendiconti e la mancata consegna dei fascicoli avevano rallentato l’esercizio delle funzioni del Giudice Tutelare e intralciato l’attività degli amministratori subentranti. Il danno è stato liquidato in via equitativa nella misura di € 1.940,00, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione.
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Nota della Redazione
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