Cessazione materia del contendere nell’ottemperanza e condanna spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 42 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza innanzi alla Corte dei conti, l’intervenuta esecuzione della sentenza di condanna, documentata dall’ente previdenziale con la liquidazione della somma capitale e degli interessi legali, determina la cessazione della materia del contendere nel merito. Tale esito, tuttavia, non preclude la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, allorché l’adempimento sia avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso e la diffida ad adempiere sia rimasta priva di esito. La liquidazione del compenso, per le fattispecie di valore indeterminabile, va effettuata ai sensi dell’art. 5 D.M. 10.03.2014, n. 55, con possibilità di riduzione rispetto ai minimi tariffari, trattandosi di parametro inderogabile ma suscettibile di adeguamento equitativo.
Il Fatto
Un Sovrintendente della Polizia di Stato, già vittorioso in un precedente giudizio contabile conclusosi con sentenza di condanna dell’INPS, proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, lamentando l’inerzia dell’Istituto nell’esecuzione del titolo. La sentenza di condanna, risalente al gennaio 2025, era passata in giudicato nel maggio successivo; nonostante una formale diffida ad adempiere notificata all’ente, quest’ultimo non aveva provveduto tempestivamente.
L’INPS, costituitosi in giudizio, depositava documentazione attestante l’avvenuta liquidazione della somma capitale e degli interessi legali maturati fino al 31 marzo 2025, chiedendo pertanto il riconoscimento dell’intervenuta ottemperanza. Il ricorrente, pur non comparendo all’udienza, insisteva per la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese processuali, evidenziando l’ingiustificato ritardo nell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico, verificata la documentazione prodotta dall’ente previdenziale, ha rilevato che l’esecuzione della sentenza era stata integralmente effettuata, con corresponsione del capitale e degli interessi legali sino alla data del 31 marzo 2025. La domanda esecutiva risultava pertanto satisfatta, rendendo inopportuna ogni ulteriore pronuncia nel merito e legittimando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese, la Corte ha valorizzato la circostanza che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e dopo la diffida del 22 maggio 2025, rimasta priva di riscontro. Tale comportamento integrava la fattispecie della soccombenza virtuale, principio in base al quale l’onere delle spese segue la parte che, con la propria inerzia, ha reso necessario il ricorso, pur essendo la sua posizione sostanziale risultata conforme alla pretesa avversaria.
Per la liquidazione del compenso, il giudice ha richiamato l’art. 5 D.M. n. 55/2014, applicabile alle liti di valore indeterminabile, e il principio espresso da Cass. 21.08.2023, n. 24882 circa l’inderogabilità dei parametri, ritenendo tuttavia equo ridurre l’importo rispetto ai minimi tariffari in ragione delle caratteristiche della vicenda. Le spese sono state quindi quantificate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
La pronuncia, resa con contestuale motivazione ai sensi dell’art. 164 c.g.c., ha accertato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente, con espressa statuizione accessoria.
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Nota della Redazione
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