Improcedibilità del giudizio sui conti dell’agente per omessa sottoscrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 22 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto giudiziale sia privo di sottoscrizione dell’agente contabile, poiché la firma costituisce requisito minimo di esistenza giuridica dell’atto e di assunzione della responsabilità della gestione. Costituisce altresì presupposto processuale imprescindibile la parificazione del conto, da intendersi quale dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità con le scritture dell’amministrazione. Il giudizio non può essere inoltre instaurato quando i rapporti tra l’agente della riscossione e l’ente creditore non siano ancora esauriti, non essendo scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico: solo a quella scadenza il conto può essere valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni e ai versamenti effettuati nel periodo di gestione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.