Ordinanze contingibili e urgenti del sindaco per degrado urbano: presupposti e limiti (TAR Emilia-Romagna n. 245 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente del sindaco, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 per fronteggiare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, non richiede che il pericolo sia imprevedibile o sopravvenuto, essendo sufficiente la permanenza, al momento dell’emanazione dell’atto, della situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Il requisito della provvisorietà è soddisfatto quando l’atto rechi un limitato arco temporale di efficacia. Non sussiste, per tali ordinanze, l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, attesa l’incompatibilità delle regole procedimentali di partecipazione con l’urgenza di provvedere.
Il Fatto
Alcuni titolari di esercizi di vicinato e di pubblici esercizi di somministrazione impugnavano l’ordinanza del Sindaco del Comune di Ferrara del 22.9.2023 che, per il periodo dal 23.9.2023 all’1.1.2024, aveva disposto, in un’area cittadina caratterizzata da grave degrado, divieti di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori rigidi, nonché obblighi di chiusura anticipata degli esercizi. I ricorrenti deducevano la violazione dei presupposti della contingibilità e urgenza, il difetto di istruttoria e motivazione, la sproporzione delle misure e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si costituiva, evidenziando la gravità dei fenomeni di degrado, spaccio e illegalità diffusa nell’area interessata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso nel merito, nonostante l’avvenuta scadenza dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, in ragione della manifestata permanenza dell’interesse alla decisione. Ha quindi ricordato che i presupposti delle ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL sono costituiti da un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, nonché dalla provvisorietà e temporaneità degli effetti e dalla proporzionalità del provvedimento.
Quanto al primo e al quarto motivo, il Collegio ha escluso che la circostanza che la situazione di degrado fosse nota e già sussistente in precedenza possa inficiare la legittimità dell’ordinanza, rilevando che ciò che conta è la permanenza della situazione di pericolo al momento dell’emanazione dell’atto, richiamando i precedenti di cui a Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5610 e id., 4 novembre 2024, n. 8719. Ha inoltre escluso che la situazione straordinaria potesse essere fronteggiata con lo strumento ordinario del regolamento di polizia urbana, differente e più limitato nel perimetro delle misure applicabili.
Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché il provvedimento impugnato conteneva un’adeguata descrizione del fenomeno di illegalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti nell’area interessata, nonché una valutazione di proporzionalità delle misure, da apprezzarsi in relazione alla durata temporale limitata dell’ordinanza e alle fasce orarie interessate dai divieti.
Quanto al quinto motivo, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata per cui non sussiste l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, in ragione dell’incompatibilità delle regole di partecipazione con l’urgenza di provvedere, citando Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4511. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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