Responsabilità erariale per falso diploma e retribuzioni non dovute (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 115 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 con cui si attesta il possesso di un titolo di studio mai conseguito, al fine di accedere alle graduatorie del personale ATA, determina la nullità del contratto di lavoro instaurato sine titulo. La retribuzione erogata in forza di un rapporto nullo costituisce danno erariale, poiché la prestazione resa in assenza del requisito di accesso non esprime la capacità professionale richiesta e non arreca piena utilità all’amministrazione. Il mendacio, per la sua attitudine causale diretta sull’assunzione, integra condotta dolosa. La quantificazione del danno può fondarsi su valutazione equitativa, che riconosca la parziale utilità comunque conseguita dall’ente, restando invece integralmente dovuta la Naspi indebitamente percepita.
Il Fatto
Il convenuto, collaboratore scolastico con contratti a tempo determinato presso due istituti della provincia di Venezia tra il 2018 e il 2020, era stato inserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019. A sostegno della domanda aveva dichiarato, ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, di possedere un diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina”, conseguito presso un istituto paritario con votazione 100/100.
Nell’ambito di un procedimento penale era emerso che tale istituto aveva rilasciato centinaia di diplomi falsi, privi di una sessione di esami effettivamente svolta e autorizzata. La Procura regionale conveniva quindi il lavoratore per il danno erariale di oltre 34.000 euro, di cui oltre 24.000 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e oltre 10.000 in favore dell’INPS a titolo di Naspi. Il convenuto si costituiva tardivamente, contestando la ricostruzione e invocando la legge n. 1/2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione difensiva sull’applicabilità della legge n. 1/2026 alla disciplina della responsabilità contabile. La fattispecie è caratterizzata da una condotta palesemente dolosa, che non tollera l’applicazione dei più favorevoli precetti della novella in punto di prescrizione, riduzione obbligatoria dell’addebito e litisconsorzio dell’assicuratore. Nel caso ricorre, altresì, l’illecito arricchimento.
Sul piano probatorio la questione centrale era la dimostrazione di un fatto negativo: il non conseguimento del titolo. La Corte richiama i principi in materia di art. 2697 c.c. e la giurisprudenza di legittimità secondo cui i fatti negativi possono essere provati mediante presunzioni basate su fatti positivi, purché gravi, precisi e concordanti. La Procura ha assolto correttamente a tale onere: il numero seriale del diploma non corrispondeva a quelli assegnati all’istituto; mancava qualsiasi richiesta o autorizzazione di una sessione straordinaria; i commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni; una consulenza tecnica aveva attribuito al personale amministrativo dell’istituto la formazione dei documenti. Il Collegio richiama il principio di circolarità delle prove, che consente al giudice contabile di utilizzare le risultanze di altri giudizi, comprese le prove atipiche.
Di fronte a tali allegazioni il convenuto non ha opposto alcuna specifica contestazione né ha provato la propria partecipazione agli esami o il possesso dei requisiti di ammissione quali privatista. Resta quindi provato che il titolo non è stato conseguito.
Quanto agli effetti, la non veridicità della dichiarazione ha inciso causalmente sull’assunzione: in sua assenza l’inserimento in graduatoria non sarebbe stato possibile. Da ciò deriva la nullità del contratto per violazione di norme imperative poste a tutela del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa, con conseguente impossibilità di riconoscere piena utilità alla prestazione resa sine titulo. La retribuzione corrisposta costituisce quindi danno ingiusto. L’elemento soggettivo è senz’altro il dolo, avendo il lavoratore attestato consapevolmente un titolo mai conseguito.
Sulla quantificazione, la Corte accoglie una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.: le scuole hanno comunque percepito una parziale utilità dalle prestazioni, seppur non qualificate. È quindi congrua la somma pari al 65% delle retribuzioni, mentre integralmente dovuto è il danno da Naspi, non potendosi riconoscere alcuna utilità per l’INPS.
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Nota della Redazione
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