Contributi PAC e responsabilità contabile: prova del pascolamento fittizio insufficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 162 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi comunitari erogati nell’ambito della Politica Agricola Comune, grava sulla Procura attrice l’onere di provare, con grado di verosimiglianza pari al più probabile che non, l’insussistenza della condizionalità del pascolamento dei terreni indicati nella domanda unica di aiuto. Le sole dichiarazioni rese in fase investigativa dai pascolatori per conto terzi, pur convergenti nel negare la monticazione sui fondi del beneficiario, non sono idonee a superare la valenza probatoria dei certificati di monticazione e demonticazione (mod. 7) che rechino data, timbro e firma del Sindaco del Comune di destinazione degli animali, poiché tale visto pubblico attesta l’effettivo arrivo del bestiame nel territorio indicato. L’incertezza sul rispetto della condizionalità, incombendo il relativo onere probatorio sulla Procura, impone il rigetto della domanda per le annualità non prescritte. Quanto al profilo processuale, la pendenza di un giudizio civile promosso dall’Organismo pagatore per la restituzione dei medesimi contributi non integra violazione del ne bis in idem, sussistendo una mera interferenza tra giurisdizione civile e giurisdizione contabile.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al pagamento di contributi eurounitari indebitamente percepiti per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di oltre ottantamila euro, oltre accessori, in favore della Regione Lombardia – Organismo Pagatore Regionale.
Secondo la prospettazione accusatoria, l’indebita percezione sarebbe stata realizzata mediante la simulazione della conduzione a pascolo dei terreni indicati nelle domande uniche di aiuto, attraverso l’uso improprio delle certificazioni rilasciate da pascolatori per conto terzi, i quali avevano poi negato, in sede di sommarie informazioni, di aver monticato il bestiame su quei fondi. Il convenuto contestava gli addebiti, eccependo la litispendenza, la prescrizione e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di litispendenza. L’art. 39 cod. proc. civ. non è applicabile ai rapporti tra giudice civile e giudice contabile, e non sussiste violazione del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione tra il giudizio promosso dall’Amministrazione innanzi al giudice civile e quello promosso dal Procuratore contabile. Si configura una semplice interferenza tra i due giudizi, con il solo limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie.
Sull’eccezione di prescrizione, la Corte distingue. Per l’annualità 2010 essa è accolta, perché difetta l’occultamento doloso: il modello 7 allegato alla domanda indicava come destinazione degli animali alpi site in Comuni diversi da quello del pascolo dichiarato, sicché l’Amministrazione era in grado di avvedersi fin dall’origine della discordanza e di attivare i controlli.
Per le annualità 2011, 2012 e 2013 l’eccezione resta assorbita nel rigetto nel merito. Le risultanze documentali non sono sufficienti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dei contributi. Le dichiarazioni del pascolatore non bastano a inficiare i modelli 7 prodotti, che indicano quale località di destinazione anche il Comune ove sono siti i terreni delle domande di aiuto e recano il visto del Sindaco di quel Comune.
Tale visto assume rilievo decisivo: ai sensi dell’art. 42 del regolamento di polizia veterinaria, d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il modello è consegnato al Sindaco del luogo di destinazione e da questi restituito vistato. L’incertezza che residua sul rispetto della condizionalità, incombendo l’onere probatorio sulla Procura, comporta il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione Lombardia.
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Nota della Redazione
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