Liberazione condizionale collaboratore: valutazione complessiva e non ostativa dell’assenza di attività riparatorie (Cass. pen. n. 34639/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione condizionale del collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, il giudice deve valutare il “sicuro ravvedimento” tenendo conto di plurimi indici sintomatici, quali la durata e i risultati della collaborazione, il comportamento in detenzione, lo svolgimento di attività lavorativa o socialmente utili, i rapporti con i familiari e l’evoluzione della personalità, senza attribuire rilievo determinante alla sola assenza di iniziative riparatorie o di volontariato, che non costituisce di per sé causa ostativa alla concessione del beneficio. La deroga ai limiti di pena e agli obblighi civili prevista dalla norma speciale non esonera il giudice dall’accertamento della sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità, che postulano una prognosi positiva sulla stabile rieducazione e sulla riduzione della pericolosità sociale.
Il Fatto
Un condannato, attualmente in detenzione domiciliare in espiazione di una pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione per delitti di criminalità organizzata, richiedeva la liberazione condizionale ai sensi dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, avendo prestato una collaborazione di giustizia sin dal 14 marzo 2012. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo aver ricevuto il parere favorevole della D.D.A. di Napoli e quello contrario della D.N.A., rigettava l’istanza, ritenendo che la “perdurante mancanza di iniziative riparatorie quali volontariato o attività socialmente utili” non consentisse di ritenere completato il percorso di rieducazione e recupero. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, eccependo che il Tribunale non aveva valorizzato gli elementi positivi (collaborazione prolungata, regolare condotta, attività lavorativa, gravi patologie) e che l’assenza di attività di volontariato non poteva costituire un ostacolo automatico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio. Ha richiamato la disciplina speciale dell’art. 16-nonies, che consente la liberazione condizionale ai collaboratori in deroga ai limiti di pena di cui all’art. 176 cod. pen. e anche agli obblighi di riparazione civile, fermo restando l’accertamento del “sicuro ravvedimento” e della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale deroga non si estende ai presupposti relativi all’emenda del soggetto e alla finalità rieducativa, per cui il giudice deve comunque valutare la personalità del condannato e la prognosi di non reiterazione dei reati (Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, Capoccia; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, Massaro).
La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva fondato il rigetto esclusivamente sulla mancanza di attività riparatorie o di volontariato, senza considerare gli altri elementi positivi emersi: la durata e l’importanza della collaborazione, il lungo periodo trascorso in detenzione domiciliare, la regolare condotta, l’attività lavorativa svolta, le condizioni di salute e l’evoluzione complessiva della personalità. Ha richiamato il principio per cui il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento, deve tener conto di più indici sintomatici (durata della collaborazione, rapporti familiari, attività lavorativa, di studio o sociali) e non può attribuire rilievo determinante alla sola assenza di iniziative risarcitorie o di volontariato (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata). La motivazione dell’ordinanza è pertanto insufficiente e illogica, perché ha trascurato la necessaria valutazione complessiva e ha elevato un elemento non ostativo a condizione escludente, in contrasto con la lettera della legge e con la giurisprudenza.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale e valutazione globale: il difensore, nell’impugnare il diniego della liberazione condizionale per il collaboratore, deve eccepire la mancata considerazione di tutti gli elementi positivi (durata e risultati della collaborazione, condotta carceraria, lavoro, situazione familiare, patologie) e la valorizzazione esclusiva di un singolo elemento negativo, quale la mancanza di volontariato, che non è di per sé ostativo; il giudice è tenuto a una valutazione sintetica e complessiva.
- Assenza di attività riparatorie come criterio non decisivo: la mancanza di iniziative di volontariato o di risarcimento del danno non può costituire, di per sé, un ostacolo alla concessione del beneficio per i collaboratori, essendo la norma speciale derogatoria anche degli obblighi civili; il difensore deve quindi contestare ogni motivazione che ponga tale carenza come unico o preponderante elemento ostativo, richiamando la giurisprudenza che ne esclude il rilievo decisivo.
- Deroga ai limiti di pena e accertamento soggettivo: la deroga ai limiti di pena e agli obblighi civili non esonera il giudice dall’accertare il sicuro ravvedimento e la prognosi favorevole; il difensore deve produrre elementi oggettivi (relazioni del servizio di protezione, certificazioni lavorative, pareri favorevoli delle autorità) che dimostrino l’evoluzione positiva della personalità e la riduzione della pericolosità, per superare eventuali pareri contrari della D.N.A., motivando sulla loro superabilità.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.