Accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica e superamento delle soglie superiori (Cass. pen. n. 38177/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento sintomatico è ammissibile per tutte le ipotesi di reato di cui all’art. 186 del codice della strada, anche in assenza di alcoltest, a condizione che la motivazione del giudice dia conto di elementi sintomatici inequivoci idonei a far ritenere superate le soglie superiori. La prova etilometrica rimasta incompiuta per condotta impeditiva dell’imputato non preclude la condanna, se i dati sintomatici (perdita di lucidità, condotte autolesioniste, incapacità di collaborare) sono sufficientemente gravi e specifici da escludere la riconducibilità alla ipotesi più lieve.
Il Fatto
Un conducente, fermato dalla polizia dopo una lite per un posteggio, è stato giudicato in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti hanno constatato che barcollava, aveva l’alito vinoso e, al momento dell’alcoltest, non è riuscito a soffiare nel boccaglio, gettandolo poi contro la volante. In Commissariato ha continuato a dare testate contro il muro. Un testimone ha dichiarato di aver bevuto mezzo litro di birra ciascuno.
Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma hanno condannato il conducente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S. (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l), sulla base degli elementi sintomatici e della condotta impeditiva. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’ammissibilità dell’accertamento sintomatico in assenza della prova etilometrica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio consolidato (Sez. 4, n. 28787/2011) secondo cui l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza è consentito per tutte le ipotesi di reato di cui all’art. 186 C.d.S., e che l’alcoltest non costituisce prova legale. La soluzione contraria, che limiterebbe l’accertamento sintomatico alla sola ipotesi più lieve, si porrebbe in contraddizione con tale principio, sovrapponendo indebitamente il piano processuale (ammissibilità della prova sintomatica) a quello sostanziale (qualificazione del reato).
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato il convincimento del superamento della soglia di cui alla lett. b) su elementi sintomatici eclatanti: la totale perdita di lucidità del conducente, l’assunzione di condotte autolesioniste (testate contro il muro) e l’incapacità di collaborare all’accertamento, che escludevano, secondo una comune massima d’esperienza, la riconducibilità dello stato di ebbrezza alla ipotesi più lieve di cui alla lett. a) (tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l). La prova etilometrica, rimasta incompiuta per la condotta impeditiva dell’imputato, è stata correttamente valutata come elemento indiziario ulteriore, non determinante ai fini della condanna.
Implicazioni Pratiche
- Prova sintomatica e onere probatorio: L’avvocato dell’imputato deve contestare la valenza probatoria dei soli elementi sintomatici quando non siano eclatanti, insistendo sulla necessità di un accertamento tecnico; tuttavia, se il giudice motiva in modo congruo sul superamento delle soglie superiori, desumendolo da manifestazioni inequivoche di ebbrezza (perdita di coordinazione, condotte autolesioniste, incapacità di collaborare), la condanna è legittima anche in assenza di alcoltest.
- Condotta impeditiva dell’alcoltest: Il rifiuto o l’impedimento dell’alcoltest può essere valutato come indizio, ma non sostituisce la prova del tasso alcolemico; la condanna per l’ipotesi più grave richiede che gli elementi sintomatici siano di per sé sufficienti a dimostrare il superamento della soglia di 0,8 g/l, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio.
- Rilevanza delle manifestazioni sintomatiche: La difesa deve evidenziare se i sintomi rilevati (es. barcollamento, alito vinoso) siano compatibili anche con un tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l, per ottenere la riqualificazione come illecito amministrativo (lett. a) o, se provato il superamento di 0,5 ma non di 0,8, come reato meno grave, contestando la congruenza della motivazione del giudice.
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