Inammissibilità del ricorso per genericità e prova di resistenza (Cass. pen. n. 40261/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, restando escluso il riesame della ricostruzione dei fatti e dell’apprezzamento del merito. Il motivo che denunci l’errore di valutazione di un elemento a carico deve indicare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza della eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della “prova di resistenza”, dimostrando che le residue risultanze non sarebbero sufficienti a giustificare il convincimento. La genericità del motivo, che non si confronta con la logica motivazione del tribunale del riesame, integra causa di inammissibilità.
Il Fatto
Un indagato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, otteneva dal Tribunale del riesame di Catanzaro la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, in parziale riforma dell’ordinanza del GIP, che confermava tuttavia il quadro indiziario e le esigenze cautelari. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa autonoma valutazione del GIP e per l’erronea attribuzione di una frase incriminante al ricorrente anziché a un altro soggetto, nonché per la carenza di motivazione sull’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha preliminarmente richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari non può riguardare la ricostruzione dei fatti o l’apprezzamento del giudice di merito, ma solo la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il motivo di ricorso, nel denunciare un presunto errore nella attribuzione di una frase, non si confrontava con la struttura motivazionale dell’ordinanza impugnata, non indicava se gli altri elementi valutati fossero sufficienti a sostenere il quadro indiziario, né assolveva all’onere di svolgere la “prova di resistenza” per dimostrare che, espunto l’elemento erroneamente valutato, le residue risultanze non sarebbero state idonee a giustificare il medesimo convincimento. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva fondato la conferma dell’ordinanza genetica su plurime interlocuzioni captate, dimostranti il ruolo attivo del ricorrente nel coinvolgere esponenti della ‘ndrangheta per costringere la vittima a cedere un capannone a prezzo di favore, e che la motivazione sull’aggravante era congrua e non meramente stereotipata. La genericità del motivo, che non indicava specificamente gli elementi da sottrarre al quadro probatorio e non dimostrava la loro incidenza decisiva, ha reso inammissibile l’impugnazione.
Implicazioni Pratiche
- Onere di specificità nel motivo di ricorso cautelare: L’avvocato che impugni un’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi deve indicare con precisione gli elementi contestati e, nel caso di errore su un singolo elemento, deve dimostrare, attraverso la “prova di resistenza”, che, eliminato quell’elemento, le residue risultanze non sarebbero sufficienti a sostenere il quadro indiziario; la mera denuncia di un errore senza tale verifica integra genericità.
- Limiti del sindacato di legittimità: In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, non è possibile chiedere una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo è circoscritto alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione; il difensore deve quindi censurare specificamente la mancanza di logica o la violazione normativa, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione.
- Valutazione dell’aggravante del metodo mafioso: Per contestare l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., il difensore deve eccepire l’assenza di una concreta estrinsecazione del metodo mafioso, ma il giudice può ravvisarla anche in comportamenti indiziari, come il ricorso a soggetti di spicco della criminalità organizzata; la motivazione deve essere specifica e non meramente stereotipata, ma se il tribunale offre elementi concreti (come l’indicazione di un vertice mafioso e il suo intervento nella vicenda), la censura generica è inammissibile.
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