Opposizione a decreto ingiuntivo e eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta (Trib. Barcellona P.G. n. 107/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore che eccepisca l’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. e proponga domanda riconvenzionale per vizi della cosa venduta inverte l’onere della prova, gravando sul creditore opposto la dimostrazione dell’esatto adempimento. L’eccezione di inadempimento, per essere legittima, deve essere proporzionata e conforme a buona fede, valutando la gravità del vizio in relazione all’entità del sinallagma contrattuale. In presenza di un rapporto di fornitura qualificabile come vendita, con l’acquirente che riveste la qualità di consumatore, trovano applicazione le tutele del codice del consumo (artt. 135-bis e 135-septies d.lgs. n. 206/2005), e il rimedio della sostituzione del bene difettoso può essere convertito, su istanza della parte, in condanna al pagamento dell’equivalente monetario, ai sensi dell’art. 2058 c.c., onde evitare l’indebita locupletazione del danneggiante.
Il Fatto
Un acquirente (opponente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore di arredi e materiali per la sua abitazione, per il saldo di Euro 14.980,00. L’opponente eccepiva l’inesigibilità del credito per vizi e difformità dei materiali forniti e della loro posa (parquet, porte scorrevoli, ripiani cucina, pavimentazione esterna), nonché la carenza di prova del credito, e proponeva domanda riconvenzionale per la sostituzione dei beni difettosi e il risarcimento dei danni per Euro 50.000,00.
Il venditore si costituiva, contestando la fondatezza dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, e chiedendo il pagamento del saldo. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio (in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c.) e prove testimoniali. Il CTU accertava la difformità del parquet (interno), attribuendola a vizi di produzione, e la non imputabilità al venditore dei difetti del pavimento esterno e dei ripiani cucina.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione e la domanda riconvenzionale. In primo luogo, ha rigettato le eccezioni preliminari sulla liquidità e certezza del credito, ritenendo la fattura n. 95/2021 sufficientemente analitica e il credito documentato, anche in considerazione del riconoscimento dell’importo complessivo della commessa da parte dell’opponente. Ha quindi confermato il diritto del venditore al saldo di Euro 14.980,00.
Quanto all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il Tribunale ha qualificato il rapporto come vendita e, in ragione della qualità di consumatore dell’acquirente, ha applicato le tutele del codice del consumo (artt. 135-bis e 135-septies d.lgs. n. 206/2005). In applicazione dell’inversione dell’onere della prova (artt. 1218 e 2697 c.c.), ha ritenuto che il venditore non avesse provato l’esatto adempimento per quanto riguarda il parquet, i cui difetti erano stati accertati dal CTU e confermati dalla perizia del venditore stesso. Ha invece escluso la responsabilità del venditore per i difetti dei ripiani cucina (meri disagi imputabili alla mancata manutenzione) e del pavimento esterno (posa eseguita da terzi non alle dipendenze del venditore).
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda di sostituzione del parquet, ma, su istanza dell’attore in riconvenzionale (che aveva chiesto la condanna al pagamento dell’importo per la riparazione/sostituzione), ha convertito il rimedio della sostituzione in una condanna al pagamento dell’equivalente monetario, ai sensi dell’art. 2058 c.c., quantificato dal CTU in Euro 21.397,63 (costo della rimozione e re-installazione del nuovo parquet). Ha rigettato la domanda risarcitoria per gli ulteriori danni (Euro 50.000,00) per mancanza di prova del nocumento.
Implicazioni Pratiche
- Inversione dell’onere della prova in caso di eccezione di inadempimento: L’avvocato del debitore che eccepisca vizi della cosa venduta e domandi la sostituzione deve invocare l’art. 1460 c.c. e, se applicabile, la disciplina consumeristica, per determinare l’inversione dell’onere della prova sul creditore (venditore) circa l’esatto adempimento; è sufficiente per il debitore allegare l’inadempimento, mentre il creditore deve provare la conformità del bene.
- Conversione della sostituzione in condanna al pagamento equivalente: In caso di accoglimento della domanda di sostituzione del bene difettoso (ex art. 135-bis cod. cons.), l’avvocato del consumatore può chiedere, in via subordinata, la condanna del venditore al pagamento dell’importo necessario per la sostituzione (ai sensi dell’art. 2058 c.c.), evitando il rischio di un’eventuale inattuabilità della condanna di facere e garantendo al cliente il ristoro economico per il costo della riparazione.
- Necessità di prova specifica del danno risarcibile: La domanda risarcitoria, per essere accolta, deve essere supportata dalla prova del danno conseguenza (danno emergente e lucro cessante), anche in via presuntiva; la mera allegazione di un danno e la produzione di preventivi di spesa, senza dimostrazione dell’effettivo esborso, non è sufficiente a ottenere il risarcimento, se il credito è stato già soddisfatto attraverso la condanna al pagamento del costo di sostituzione.
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Nota della Redazione
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