Remissione tacita della querela e assenza del querelante per disguido (Cass. pen. n. 10260/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di remissione tacita della querela, ai sensi dell’art. 142, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la mancata comparizione del querelante all’udienza, in cui è citato a comparire come testimone, integra remissione tacita della querela solo quando l’assenza risulti in modo inequivocabile volontaria, desumibile dal verbale di udienza. Il giudice non è esonerato dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà, come nel caso in cui l’assenza sia dovuta a un mero disguido legato alla chiamata del processo e dei testimoni, o quando risulti che il querelante si era recato in tribunale e aveva atteso fuori dall’aula di essere chiamato.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Belluno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato del reato di minaccia, ritenendo integrata la remissione tacita della querela per la mancata comparizione della persona offesa all’udienza fissata per l’esame testimoniale. Il querelante, citato come testimone, non era stato presente in aula al momento della chiamata del processo, e il giudice aveva interpretato tale assenza come volontà di desistere dall’istanza di punizione.
Il Procuratore della Repubblica di Belluno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la persona offesa si era recata in tribunale ed era rimasta in attesa di essere chiamata, e che la sua assenza dall’aula era dovuta a un mero disguido legato alla procedura di chiamata del processo e dei testimoni, non a una volontà espressa di rimettere la querela.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Belluno per l’ulteriore corso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, anche dopo l’introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., che prevede l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà.
La Corte ha osservato che la mancata comparizione del querelante, per poter essere interpretata come volontà di desistere dall’istanza di punizione, deve risultare in maniera univoca dal verbale dell’udienza. Nel caso di specie, il giudice di pace aveva egli stesso dato atto di aver notato la presenza della persona offesa fuori dall’aula, anche prima dell’inizio dell’udienza, circostanza che escludeva in modo inequivocabile la volontà di rimettere la querela. L’assenza era stata determinata da un mero disguido legato alla chiamata del processo e dei testimoni, non da una scelta volontaria della persona offesa di non comparire. La Corte ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata fosse erronea, in quanto aveva attribuito all’assenza del querelante un significato di remissione tacita in assenza dei presupposti legittimanti, e ha annullato il provvedimento, disponendo la prosecuzione del procedimento davanti al giudice di pace.
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