Rapina impropria e assorbimento dell’aggravante del nesso teleologico (Cass. pen. n. 13659/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, il presupposto del delitto non è necessariamente costituito da un previo reato di furto seguito da violenza o minaccia, potendo esso consistere in qualsiasi condotta che abbia comportato una sottrazione della cosa, anche ove l’impossessamento sia avvenuto mediante artifici o raggiri. La circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. non resta assorbita nel delitto di rapina impropria quando la violenza posta in essere dall’agente ecceda la soglia minima necessaria a integrare tale fattispecie e assuma i connotati di una condotta dotata di autonoma rilevanza penale, in quanto riferibile a un distinto reato strumentalmente collegato alla rapina secondo uno schema di mezzo e fine. Sussiste l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis), cod. pen. quando la condotta di impossessamento dei beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza o la minaccia siano poste in essere successivamente all’esterno, atteso che la ratio dell’aggravante risiede nella tutela del domicilio.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado per il reato di rapina pluriaggravata. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, cod. pen., rideterminando la pena. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’erronea qualificazione del fatto come rapina anziché come truffa, l’insussistenza dell’aggravante del luogo di privata dimora, l’assorbimento dell’aggravante del nesso teleologico nella rapina impropria, e la censura del bilanciamento delle circostanze e della dosimetria della pena.
La sentenza impugnata si inserisce in una cd. doppia conforme quanto all’affermazione della penale responsabilità, poiché la Corte di appello ha integralmente condiviso l’accertamento dei fatti e la qualificazione giuridica operati dal giudice di primo grado, discostandosi unicamente con riguardo al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito il principio secondo cui il presupposto del delitto di rapina impropria può consistere in qualsiasi condotta che abbia comportato una sottrazione della cosa, anche se l’impossessamento è avvenuto mediante artifici o raggiri. Nel caso di specie, la successiva violenza, esercitata immediatamente dopo, è stata funzionalmente diretta a consolidare un impossessamento già avvenuto e ad assicurare la fuga, integrando il reato di rapina impropria.
La Corte ha, quindi, ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando la sussistenza dell’aggravante del luogo di privata dimora in applicazione del principio secondo cui essa ricorre anche quando la condotta di impossessamento sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza sia posta in essere successivamente all’esterno, poiché la ratio dell’aggravante risiede nella tutela del domicilio.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha richiamato il recente intervento delle Sezioni Unite del 27 novembre 2025, secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. non resta assorbita nel delitto di rapina impropria quando la violenza posta in essere dall’agente ecceda la soglia minima necessaria a integrare tale fattispecie e assuma i connotati di una condotta dotata di autonoma rilevanza penale. Ha, infine, ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello in ordine al bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena, richiamando i principi secondo cui il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo abbiano indotto a dichiarare l’equivalenza, salvo che vi sia stata una specifica richiesta della parte, e che la quantificazione dell’aumento per la continuazione è immune da censure ove fondata su una motivazione complessiva e coerente.
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